29.8.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 205/22
Impugnazione proposta il 15 giugno 2009 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 31 marzo 2009, causa T-405/06, ArcelorMittal Luxembourg e a./Commissione
(Causa C-216/09 P)
2009/C 205/38
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e X. Lewis, agenti)
Altre parti nel procedimento: ArcelorMittal Luxembourg SA, già Arcelor Luxembourg SA, ArcelorMittal Belval & Differdange, già Arcelor Profil Luxembourg SA, ArcelorMittal International, già Arcelor International SA
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la sentenza 31 marzo 2009, causa T-405/06, ArcelorMittal Luxembourg e a./Commissione, nella parte in cui essa annulla le ammende inflitte dalla decisione della Commissione 8 novembre 2006, C(2006) 5342 def. (1), alla ArcelorMittal Belval & Differdange SA (già ProfilARBED) ed alla ArcelorMittal International SA (già TradeARBED),
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respingere il ricorso dell’ArcelorMittal Belval & Differdange SA e dell'ArcelorMittal International SA,
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condannare le altre parti nel procedimento alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno della sua impugnazione la ricorrente deduce un unico motivo relativo alla violazione, da parte del Tribunale, delle norme relative alla prescrizione delle azioni.
Secondo la Commissione, la sentenza del Tribunale sarebbe fondata su un’interpretazione letterale ed eccessivamente restrittiva della decisione 715/78/CECA (2) e, in particolare, dei suoi artt. 2, n. 3, e 3, nella parte in cui esso introduce una distinzione tra l’interruzione della prescrizione e la sospensione della stessa. Infatti, a differenza dell’art. 2, n. 2, il quale prevede espressamente l’efficacia erga omnes dell’interruzione della prescrizione, l’art. 3 tace in merito alla questione degli effetti della sospensione. La sentenza del Tribunale sarebbe viziata da un errore di diritto in quanto conclude che la sospensione della prescrizione che risulta dal fatto che una parte ha avviato azioni giudiziarie dinanzi al giudice comunitario valga unicamente rispetto all’impresa ricorrente e ritiene, pertanto, il termine di prescrizione superato rispetto alle altre parti.
La Commissione rileva che, contrariamente a quanto ha dichiarato il Tribunale, l’effetto relativo della sospensione non potrebbe essere dedotto dal silenzio normativo e l'art. 3 della decisione 715/78/CECA dovrebbe essere interpretato alla luce delle finalità della normativa in causa, relativa alla possibilità per la Commissione di perseguire e sanzionare efficacemente le violazioni del diritto della concorrenza.
(1) Decisione della Commissione 8 novembre 2006, C(2006) 5342 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 65 [CA] avente ad oggetto accordi e pratiche concertate con produttori europei di travi d’acciaio (caso COMP/F/38.907 — Travi d’acciaio).
(2) Decisione della Commissione 6 aprile 1978, 715/78/CECA, relativa alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel campo di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (GU L 94, pag. 22).
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