29.8.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 205/25
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bolzano (Italia) il 19 giugno 2009 — procedimento penale a carico di Martha Nussbaumer
(Causa C-224/09)
2009/C 205/42
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Bolzano
Parti nella causa principale
Martha Nussbaumer
Questioni pregiudiziali
1)
Se la normativa nazionale di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, con riguardo in particolare alla disciplina introdotta dall'art. 90 comma 11, nella parte in cui deroga per un cantiere in cui sono presenti più imprese all'obbligo da parte del committente o del responsabile dei lavori di nominare un coordinatore della progettazione di cui al comma 3 della stessa norma, per lavori privati non soggetti a permesso di costruire, prescindendo dalla valutazione della natura dei lavori e dei rischi particolari quali enumerati dall'allegato II della direttiva, violi la disciplina prevista dall'art. 3 della direttiva 92/57/CEE del 24 giugno 1992 (1).
2)
Se la normativa nazionale di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in particolare con la disciplina introdotta con l'art. 90 comma 11, violi la disciplina prevista dall'art. 3 della direttiva 92/57/CEE del 24 giugno 1992 con riguardo all'obbligo da parte del committente o del responsabile dei lavori dì nominare in ogni caso un coordinatore durante la realizzazione dell'opera nei cantieri, indipendentemente dalla tipologia dei lavori, quindi anche nel caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire, potendo comportare i rischi di cui all'allegato II della direttiva.
3)
Se la disposizione introdotta con il comma 11 dell'art. 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nella parte in cui prevede l'obbligo in capo al coordinatore dell'esecuzione di redigere un piano di sicurezza solo nell'ipotesi in cui, in caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruzione, intervengano altre imprese, oltre alla prima originariamente affidataria dei lavori, violi l'art. 3 delle direttiva 92/57/CEE del 24 giugno 1992, che pone in ogni caso l'obbligo di nominare un coordinatore dell'esecuzione a prescindere dalla tipologia dei lavori e che esclude la deroga all'obbligo di redigere un piano di sicurezza e di salute qualora si tratti di lavori che comportano rischi particolari quali quelli enumerati all'allegato II della direttiva.
(1) GU L 245, p. 6
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