12.9.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 220/18
Ricorso proposto il 19 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda
(Causa C-226/09)
2009/C 220/33
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Konstantidinis, A.-A. Gilly, agenti)
Convenuta: Irlanda
Conclusioni della ricorrente
—
dichiarare che, attribuendo coefficienti di ponderazione ai criteri per l'aggiudicazione dell’appalto dopo il termine ultimo per il deposito delle offerte e modificandoli dopo un esame iniziale delle offerte presentate, l’Irlanda non ha rispettato gli obblighi ad essa incombenti sanciti dai principi della parità di trattamento e di trasparenza come interpretati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee;
—
condannare l'Irlanda alle spese.
Motivi e principali argomenti
Nell’ambito della procedura di aggiudicazione in esame, l’amministrazione aggiudicatrice ha pubblicato un bando di gara da cui si poteva ragionevolmente desumere che i criteri di aggiudicazione sarebbero stati applicati in ordine di importanza decrescente. Dopo il termine ultimo per il deposito delle offerte, esso ha però deciso di attribuire coefficienti di ponderazione relativi ai criteri di aggiudicazione dell’appalto. Dopo una valutazione iniziale delle offerte presentate, la commissione esaminatrice dell’amministrazione aggiudicatrice ha discusso la possibilità di modificare tali criteri, ed ha infine proceduto a tale modifica.
I coefficienti di ponderazione relativa applicati ai criteri di valutazione dopo la presentazione delle offerte e l’esame iniziale hanno modificato i rapporti tra i vari criteri, conferendo un’importanza relativa significativamente diversa da quella che l’offerente si sarebbe ragionevolmente atteso alla luce dei documenti relativi all’appalto.
Poiché il procedimento di aggiudicazione in oggetto riguarda forniture di servizi non annoverate nell’allegato II, parte A, della direttiva 2004/18/CE (1), le dettagliate norme procedurali di tale direttiva non sono applicabili. Pertanto, l’art. 40 della direttiva, ai sensi del quale l’amministrazione aggiudicatrice nell’invito a presentare un’offerta deve almeno specificare la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, oppure l'ordine decrescente di importanza di tali criteri, non era applicabile. Tuttavia, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, l’amministrazione aggiudicatrice deve rispettare i principi fondamentali del Trattato, compresi quelli della parità di trattamento e di trasparenza.
La Commissione afferma che, avendo modificato i criteri di aggiudicazione nel corso del procedimento di aggiudicazione, l’amministrazione aggiudicatrice, la quale era tenuta all’osservanza delle norme e dei principi fondamentali del Trattato CE, ha violato i principi della parità di trattamento e di trasparenza come interpretati dalla Corte di giustizia.
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).
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