26.9.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 233/4
Ricorso proposto il 3 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania
(Causa C-244/09)
2009/C 233/07
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: R. Lyal e W. Mölls, agenti)
Convenuta: Repubblica federale di Germania
Conclusioni della ricorrente
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Dichiarare che la Repubblica federale di Germania, avendo circoscritto agli edifici ubicati sul territorio nazionale l’ammortamento per usura a quote decrescenti ai sensi dell’art. 7, n. 5, della legge tedesca relativa all’imposta sul reddito, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 56 CE.
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Condannare la Repubblica federale tedesca alle spese.
Motivi e principali argomenti
Oggetto del presente ricorso sono le disposizioni della legge tedesca relativa all’imposta sul reddito in forza delle quali il cosiddetto ammortamento per usura a quote decrescenti nel trattamento fiscale dei beni immobili, vale a dire l’applicazione di quote di ammortamento più alte di quelle lineari durante la prima fase del periodo di ammortamento, è circoscritto agli edifici ubicati sul territorio nazionale.
Tale diverso trattamento degli immobili ubicati sul territorio nazionale o sul territorio estero violerebbe la libera circolazione dei capitali sancita all’art. 56 CE. Secondo costante giurisprudenza, quest’ultima disposizione vieta tutti i provvedimenti che riservino ai movimenti di capitali transfrontalieri un trattamento meno favorevole di quello previsto per i movimenti di capitali meramente nazionali e che, di conseguenza, siano tali da dissuadere i residenti dal realizzare i primi.
In seguito alla normativa in questione, la situazione finanziaria degli investitori soggetti ad imposta sarebbe meno vantaggiosa nel caso di un immobile estero rispetto a quello di un immobile nazionale. Ne conseguirebbe che gli investimenti in immobili ubicati all’estero diventerebbero meno appetibili rispetto a quelli in immobili nazionali, e che gli investitori potrebbero essere dissuasi dall’edificare o dall’acquistare un immobile in un altro Stato membro. Il miglioramento della situazione finanziaria nel caso di un investimento in immobili nazionali rappresenterebbe, alla luce della giurisprudenza, un vantaggio fiscale da prendere in considerazione in quanto attinente ad un confronto tra il trattamento, rispettivamente, di fattispecie meramente interne o transfrontaliere.
È pur vero che gli effetti della normativa discriminatoria in questione sono limitati agli edifici per i quali il contratto di costruzione o di acquisto sia stato redatto e/o stipulato anteriormente al 1o gennaio 2006; nondimeno ciò non esclude la restrizione della libera circolazione di capitali, dato che l’ammortamento per usura a quote decrescenti costituisce una fattispecie continuativa.
Secondo il governo federale, la suddetta restrizione sarebbe giustificata da motivi imperativi di interesse pubblico; la normativa di cui trattasi avrebbe lo scopo di incentivare l’edilizia residenziale in Germania.
Al riguardo la Commissione ha sottolineato che, secondo costante giurisprudenza, l’incentivazione dell’economia nazionale non rappresenta un obiettivo idoneo a giustificare una restrizione delle libertà fondamentali. Anche ammettendo che l’obiettivo di incentivare l’edilizia residenziale non abbia natura economica, la rigorosa limitazione dell’ammortamento a quote decrescenti agli edifici ubicati sul territorio nazionale non sarebbe né necessaria, né proporzionata. L’incentivazione dell’edilizia residenziale in Germania non sarebbe resa meno efficace per il fatto di consentire l’ammortamento a quote decrescenti anche nei casi di immobili siti in altri Stati membri.
Di conseguenza, il governo federale non avrebbe dedotto alcun motivo idoneo a giustificare la constatata ingerenza nella libera circolazione dei capitali.
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