12.9.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 220/24
Impugnazione proposta il 13 luglio 2009 dall’Activision Blizzard Germany GmbH (già CD-Contact Data GmbH) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 30 aprile 2009, causa T-18/03, CD-Contact Data GmbH/Commissione delle Comunità europee
(Causa C-260/09 P)
2009/C 220/49
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Activision Blizzard Germany GmbH (già CD-Contact Data GmbH) (rappresentanti: avv.ti J.K. de Pree e E.N.M. Raedts)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
—
Annullare la sentenza impugnata in quanto respinge il ricorso di Contact Data diretto all’annullamento della Decisione;
—
annullare la Decisione almeno nella parte relativa a Contact Data;
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in subordine, annullare la sentenza impugnata nella parte in cui respinge il ricorso di Contact Data diretto all’annullamento della Decisione e rimettere la causa al Tribunale di primo grado;
—
condannare la Commissione alle spese di entrambi i procedimenti.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente lamenta un’errata qualificazione giuridica dei fatti da parte del Tribunale, il quale avrebbe concluso per l’esistenza di un accordo vietato ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE tra Nintendo of Europe GmbH (in prosieguo: «Nintendo») e Contact Data senza prima accertare se lo scopo di tale accordo fosse limitare il commercio parallelo attivo o il commercio parallelo passivo.
L’accordo di distribuzione, in sé del tutto lecito, avrebbe vietato il commercio parallelo attivo consentendo, invece, quello passivo. Eppure il Tribunale avrebbe inferito da svariati fax inviati da Contact Data che essa partecipasse al sistema di scambio di informazioni di Nintendo per denunciare importazioni parallele in violazione dell’art. 81, n. 1, CE. Tale conclusione integrerebbe un errore di qualificazione giuridica dei fatti o, quantomeno, una violazione dell’obbligo di motivazione, giacché il Tribunale avrebbe omesso di stabilire se il comportamento censurato interessasse le importazioni parallele passive o quelle attive.
Il Tribunale avrebbe distorto l’evidenza considerando che i documenti discussi ai punti 56-58 della sentenza impugnata avessero un oggetto illecito. In tali documenti Contact Data avrebbe lamentato esportazioni dal Belgio in violazione dei suoi diritti di esclusiva, si sarebbe avvalsa di informazioni sui prezzi all’importazione come strumento per negoziare con Nintendo un miglior prezzo e avrebbe fatto allusione ad «importazioni parallele». Concludere che tali documenti si riferissero a qualcosa di diverso da una restrizione delle vendite attive nel territorio su cui Contact Data era esclusivista o dalla maniera in cui quest’ultima faceva pressione sui propri fornitori per abbassare i suoi stessi prezzi d’acquisto sarebbe contrario già al loro tenore testuale.
Il Tribunale sarebbe incorso in un manifesto errore di valutazione concludendo che i documenti in questione costituissero prova sufficiente di un accordo ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE. In assenza di prove documentali dirette in tal senso, il Tribunale avrebbe dovuto accertare l’esistenza di una comune volontà di limitare il commercio parallelo, la quale avrebbe presupposto una politica unilaterale da parte di Nintendo per mettere in atto uno scopo anticoncorrenziale — Contact Data sarebbe stata invitata implicitamente o esplicitamente a partecipare alla realizzazione di tale scopo — e perlomeno il tacito assenso di Contact Data. Ebbene, il Tribunale non avrebbe dimostrato a sufficienza di diritto l’adempimento di tali criteri.
Errata sarebbe pure la conclusione che Contact Data avesse approvato la politica unilaterale di Nintendo. In particolare, il Tribunale avrebbe a torto omesso di considerare l’importanza delle attuali esportazioni di beni da parte di Contact Data facendo riferimento alla giurisprudenza sugli accordi orizzontali, laddove queste attuali esportazioni (avrebbero potuto e) possono, conformemente a una giurisprudenza consolidata, in caso di accordi verticali, mettere in dubbio l’acquiescenza del distributore a una politica illegale di limitazione del commercio parallelo.
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