12.9.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 220/27
Ricorso proposto il 15 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese
(Causa C-267/09)
2009/C 220/52
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: R. Lyal e G. Braga da Cruz, agenti)
Convenuta: Repubblica portoghese
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
dichiarare che, avendo approvato e mantenuto in vigore disposizioni legislative, contenute nell’art. 130 del Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (Codice delle imposte sul reddito delle persone fisiche) (CIRF), che obbligano i contribuenti non residenti in Portogallo a designare un rappresentante fiscale, la Repubblica portoghese non ha adempiuto gli obblighi impostile dagli artt. 18 e 56 del Trattato CE e dagli articoli corrispondenti dell’Accordo SEE.
—
condannare la Repubblica portoghese alle spese.
Motivi e principali argomenti
La Commissione considera che l’art. 130 del Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares impone un obbligo generale ai non residenti in territorio portoghese di designare un responsabile fiscale avente residenza in Portogallo, obbligo che non è compatibile con il disposto degli artt. 18 e 56 CE e con gli articoli loro corrispondenti dell’Accordo SEE:
a)
da un lato, un obbligo imposto ai non residenti in territorio portoghese che ottengono soltanto redditi soggetti ad imposizione con ritenuta alla fonte a titolo definitivo, di designare un rappresentante fiscale con residenza in Portogallo;
b)
d’altro lato, un obbligo imposto ai non residenti in territorio portoghese che ottengono redditi soggetti alla presentazione di una dichiarazione fiscale, di designare un rappresentante fiscale con residenza in Portogallo.
Secondo la Commissione, un obbligo generale come quello previsto dall’art. 130 del CIRF è in contrasto con la libera circolazione delle persone e dei capitali, sancita dagli artt. 18 e 56 CE e dalle corrispondenti disposizioni dell’Accordo SEE, in quanto è discriminatorio (nei confronti dei non residenti nel territorio portoghese) e al tempo stesso non è proporzionale allo scopo perseguito.
È discriminatorio in quanto, in pratica, tale obbligo rappresenta un onere pecuniario imposto ai non residenti, dato che nella maggior parte dei casi tali rappresentanti non offrono i loro servizi gratuitamente. Del resto, anche qualora i servizi di un rappresentante fiscale fossero offerti gratuitamente, il mero fatto che vige un obbligo di designarlo è di per sé un ostacolo alla libera circolazione delle persone e dei capitali, in quanto — perché non vi sia tale ostacolo — è il contribuente stesso a decidere se designare o meno un rappresentante fiscale.
Inoltre, anche qualora il rappresentante fiscale non abbia alcun obbligo o responsabilità per il pagamento dell’imposta, ma deve provvedere soltanto ad obblighi formali, il mero fatto di prevedere un obbligo di designazione è, di per sé, un ostacolo alla libera circolazione delle persone e dei capitali, in quanto — perché non vi sia tale ostacolo — lo stesso contribuente deve decidere se designare o meno un rappresentante fiscale.
L’obbligo riferito non è neanche proporzionato in quanto l’obiettivo perseguito — assicurare un controllo fiscale efficace e combattere l’evasione fiscale — pur legittimo, potrebbe essere ottenuto con sistemi meno restrittivi.
Da un lato, la direttiva 2008/55/CEE (1), sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure — che ha costituito una codificazione della direttiva del Consiglio 15 marzo 1976, 76/308/CEE — prevede un’assistenza reciproca nel recupero delle imposte, e quindi delle imposte sul reddito [cfr. art. 2, lett. g)], come nel caso del CIRF. D’altro lato, ai termini della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1977, 77/799/CEE (2), relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette, l’autorità competente di uno Stato membro può sempre chiedere all’autorità competente di un altro Stato membro che le comunichi le informazioni necessarie per combattere l’evasione fiscale.
(1) GU L 150, pag. 28.
(2) GU L 336, pag. 15.
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