12.9.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 220/28
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Plovdiski Raïonen Sad (Bulgaria) il 6 luglio 2009 — Vassil Ivanov Georgiev/Tehnicheski universitet Sofia, filial Plovdiv
(Causa C-268/09)
2009/C 220/53
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Plovdiski Raïonen Sed
Parti
Ricorrente: Vassil Ivanov Georgiev
Convenuta: Tehnicheski universitet Sofia, filial Plovdiv
Questioni pregiudiziali
1)
Se le disposizioni della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE (1), che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, ostino all’applicazione di una legge nazionale che non consente la conclusione di contratti di lavoro a tempo indeterminato con professori che hanno compiuto i 65 anni di età. Se, in tale contesto e più concretamente tenendo conto dell’art. 6, n. 1, della direttiva, le misure menzionate all’art. 7, n. 1, sesto comma, della legge sulla tutela contro le discriminazioni, le quali introducono limiti di età per l’occupazione di un concreto posto di lavoro, siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da una finalità legittima nonché proporzionate, tenuto presente che la direttiva è stata pienamente trasposta nel diritto bulgaro.
2)
Se le disposizioni della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, ostino all’applicazione di una legge nazionale in forza della quale i professori che hanno compiuto i 68 anni di età vengono pensionati obbligatoriamente. Se, sulla scorta dei fatti e delle circostanze che caratterizzano la presente causa e nel caso dell’accertamento di un conflitto fra le disposizioni della direttiva e il diritto nazionale pertinente che ha recepito la direttiva, sia possibile che l’interpretazione delle disposizioni del diritto comunitario comporti la disapplicazione del diritto nazionale.
3)
Se la normativa nazionale ponga il raggiungimento di una determinata età come unica condizione perché sia posto termine a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e perché tale rapporto possa continuare quale rapporto di lavoro a tempo determinato tra lo stesso lavoratore, lo stesso datore di lavoro, per lo stesso posto. Quale sia il limite oltre il quale non è più possibile la continuazione del rapporto di lavoro tra le parti, nel caso in cui, dopo che il contratto di lavoro a tempo indeterminato sia stato trasformato in un contratto a tempo determinato, la normativa nazionale pone un limite massimo alla continuazione del rapporto e un numero massimo di proroghe del rapporto di lavoro a tempo determinato con il medesimo lavoratore.
(1) GU L 303 del 2 dicembre 2000, pag. 16.
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