12.9.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 220/28
Ricorso proposto il 15 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna
(Causa C-269/09)
2009/C 220/54
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: R. Lyal e F. Jimeno Fernández, agenti)
Convenuto: Regno di Spagna
Conclusioni della ricorrente
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Dichiarare che adottando e conservando, all’art. 14 della legge 28 novembre 2006, n. 35, sull’imposta sul reddito delle persone fisiche e recante modifica parziale delle leggi sulle imposte sulle società, sul reddito dei non residenti e sul patrimonio (Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no residentes y sobre el Patrimonio), una disposizione per cui sui contribuenti che spostano la propria residenza all’estero grava l’obbligo di includere qualsivoglia reddito non imputato alla base imponibile dell’ultimo anno fiscale nel quale siano stati considerati contribuenti residenti, il Regno di Spagna, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza degli artt. 19, 38 e 43 CE e degli artt. 28 e 31 dell’Accordo SEE;
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condannare Regno di Spagna alle spese.
Motivi e principali argomenti
1.
Conformemente all’art. 14 della legge spagnola sull’imposta sul reddito delle persone fisiche e recante modifica parziale delle leggi sulle imposte sulle società, sul reddito dei non residenti e sul patrimonio, i redditi sono soggetti al prelievo fiscale per l’anno solare nel quale siano stati percepiti. Tuttavia, il n. 2 dell’articolo in questione contiene disposizioni speciali che consentono di imputare taluni tipi di redditi a vari periodi d’imposta. Ciò nondimeno, nei casi in cui il contribuente sposti la sua residenza all’estero, il n. 3 del medesimo articolo dispone che i redditi non ancora imputati siano da includersi nella base imponibile dell’ultimo anno fiscale nel quale detto contribuente sia stato considerato residente.
2.
La Commissione considera che la legislazione spagnola renda possibile un trattamento discriminatorio nei casi in cui una persona fisica sposti la sua residenza al di fuori della Spagna e che la normativa spagnola dovrebbe applicare la medesima norma indipendentemente dalla circostanza che la persona fisica mantenga o meno la propria residenza nel territorio spagnolo.
3.
La normativa in parola viola il principio della libera circolazione delle persone di cui agli artt. 18, 39 e 43 del Trattato CE e agli artt. 28 e 31 dell’Accordo SEE.
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