26.9.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 233/8
Ricorso proposto il 16 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia
(Causa C-271/09)
2009/C 233/12
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Montaguti e K. Hermann, agenti)
Convenuta: Repubblica di Polonia
Conclusioni della ricorrente
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Dichiarare che, non avendo posto in vigore gli artt. 143, 136, n. 3 e 136a, n. 2 della legge 28 agosto 1997 sull’organizzazione ed il funzionamento dei fondi di pensione, che limita gli investimenti esteri dei fondi di pensione aperti polacchi, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi derivantile dall’art. 56 del Trattato CE;
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condannare la Repubblica di Polonia alle spese.
Motivi e principali argomenti
Ad avviso della Commissione l’art. 143 della legge 28 agosto 1997 sull’organizzazione ed il funzionamento dei fondi di pensione (in prosieguo: «offe») limita il valore degli investimenti compiuti all’estero (in prosieguo: invstimenti esteri), che gli OFE (otwarte fundusze emerytalne) [fondi di pensione aperti] possono effettuare, in forza dell’art. 2 di tale disposizione, solamente sino al 5 % dell’entità degli attivi OFE. Inoltre l’elenco dei tipi di investimenti esteri, istituito all’art. 143, n. 1, della legge «offe» non contiene la serie di categorie di investimenti previste per gli investimenti OFE on Polonia.
Conformemente all’art. 136, n. 3, della legge «offe», il valore di investimenti in titoli di partecipazione emessi da un fondo comune di investimento con sede all’estero e di cui all’art. 143, n. 1, di tale legge non è preso in considerazione all’atto dell’accertamento degli attivi netti OFE. Per contro la tassa per la gestione degli OFE viene calcolata sulla base del valore degli attivi netti OFE. Pertanto, secondo la ricorrente, tale disposizione pone in essere una restrizione alla libera circolazione dei capitali ex. art. 56 CE in quanto dissuade gli OFE deall’investimento degli attivi in fondi esteri di investimento.
L’art. 136, n. 2, della legge «offe» dispone che le spese di transazione computate relativamente ad organismi esteri possono essere coperte da attivi OFE solo per un importo non superiore alle spese corrispondenti computate per organismi nazionali. Tale disposizione può, ad avviso della ricorrente, dissuadere gli OFE dall’effettuare investimenti all’estero, poiché non sarà possibile coprire le spese di transazione con attivi OFE per la totalità del loro importo, come si verifica in caso di investimenti nazionali.
Nell’opinione della Commissione, l’art. 56 CE è applicabile all’attività di investimento OFE la quale è parte del sistema pensionistico polacco basato sulla capitalizzazione dei contributi dei membri OFE. Restrizioni oggettive alla libera circolazione dei capitali non possono essere giustificate da considerazioni di vigilanza prudenziale sul fondamento dell’art. 58 CE, né da superiori considerazioni di interesse pubblico. Limitazioni quantitive ed a seconda del tipo di investimenti non sono infatti misure appropriate che possano effettivamente garantire la stabilità finanziaria di contributi raccolti dagli OFE presso i loro membri. In ogni caso tutte le misure controverse non sono conformi al principio di proporzionalità.
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