24.10.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 256/7
Ricorso proposto il 22 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese
(Causa C-280/09)
2009/C 256/13
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Oliver e G. Braga da Cruz, agenti)
Convenuta: Repubblica portoghese
Conclusioni della ricorrente
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Dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni nazionali necessarie per conformarsi agli artt. 10 e 12 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 273, relativo ai precursori di droghe (1), non avendo proceduto ad informarne la Commissione ai sensi dell'art. 16 del detto atto, e non avendo adottato i provvedimenti nazionali necessari per l’applicazione degli artt. 26, n. 3, e 31 del regolamento (CE) del Consiglio n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi (2), la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dei citati regolamenti nn. 273/2004 e 111/2005, e
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condannare la Repubblica portoghese alle spese.
Motivi e principali argomenti
Il regolamento n. 273/2004 è entrato in vigore il 18 agosto 2005, e il regolamento n. 111/2005 il 15 febbraio 2005, risultando applicabile a partire dal 18 agosto 2005.
La Commissione, non avendo ricevuto alcuna informazione sui provvedimenti adottati dalla Repubblica portoghese per dare esecuzioni alle disposizioni dei regolamenti in oggetto menzionate in precedenza, e non disponendo di altri elementi d’informazione che le consentano di concludere che i provvedimenti necessari siano stati adottati, presuppone che la Repubblica portoghese non ha ancora adottato le dette misure, venendo così meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dei detti atti.
(1) GU L 47, pag. 1.
(2) GU 2005, L 22, pag. 1.
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