26.9.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 233/8
Impugnazione proposta il 22 luglio 2009 dalla Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 20 maggio 2009, cause riunite T-405/07 e T-406/07, CFCMCEE/UAMI
(Causa C-282/09 P)
2009/C 233/13
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE) (rappresentanti: P. Greffe e L. Paudrat, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Conclusioni
Annullare la sentenza della Terza Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 20 maggio 2009, in quanto ha respinto parzialmente i ricorsi della ricorrente ed ha confermato le decisioni adottate dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno il 10 luglio 2007 (procedimento R 119/2007-1) ed il 12 settembre 2007 (procedimento R 120/2007-1), nella parte in cui queste hanno rifiutato le domande di registrazione di marchi comunitari PAYWEB CARD n. 003861051 e P@YWEB CARD n. 003861044 relative ai prodotti e servizi seguenti:
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«carte a memoria o a microprocessore, schede magnetiche, carte d’identità magnetiche o a microprocessore, carte magnetiche o a microprocessore per pagamento, di credito o di debito, meccanismi funzionanti con l’introduzione d’una moneta o d’un gettone per apparecchi televisivi» della classe 9,
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«affari immobiliari, assicurazione contro gli incidenti, agenzie di recupero di crediti, analisi finanziaria, assicurazioni, valutazione di beni immobiliari (stima), emissione di buoni di valore, risparmio, operazioni di cambio, verifica degli assegni, emissione d’assegni di viaggio, consulenza in materia finanziaria, mediazione in assicurazioni, mediazione in beni immobiliari, mediazione in borsa, deposito di valori, deposito in casseforti, stime e perizie finanziarie (assicurazioni, banche, immobili), informazioni finanziarie (assicurazioni, banche, immobili), gestione di patrimoni, informazioni finanziarie, riscossione di pigioni, assicurazione malattia, assicurazione marittima, assicurazioni sulla vita, informazioni finanziarie on line, informazioni finanziarie interattive e informatiche» della classe 36,
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«comunicazioni tramite terminali di computer, trasmissione di dispacci, spedizione di dispacci, informazioni in materia di telecomunicazioni, messaggeria elettronica, trasmissione di messaggi, trasmissione di messaggi e d’immagini assistita da computer, trasmissione via satellite» della classe 38.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente invoca in sostanza due motivi a sostegno della propria impugnazione.
Con il primo motivo, essa deduce che il Tribunale è venuto meno al proprio obbligo di motivazione — ed ha in tal modo violato l’art. 253 CE e l’art. 73 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (1) — poiché non ha censurato per mancanza di motivazione le decisioni impugnate dell’UAMI. In queste ultime, infatti, la commissione di ricorso dell’UAMI avrebbe proceduto a un’analisi globale del carattere distintivo dei segni denominativi PAYWEB CARD e P@YWEB CARD rispetto ai prodotti e servizi contemplati, senza motivare la propria decisione con riferimento a ciascuno di essi. Orbene, una motivazione globale sarebbe possibile solo qualora i prodotti e servizi presentassero fra loro un collegamento sufficientemente diretto e concreto, al punto da formare una categoria o un gruppo sufficientemente omogeneo, caratteristica evidentemente non riscontrabile nel caso di specie, poiché i prodotti e servizi di cui alla domanda di registrazione assolvono funzioni differenti.
Con il secondo motivo, la ricorrente contesta la valutazione del Tribunale secondo la quale vi sarebbe una certa sovrapposizione dei rispettivi ambiti di applicazione degli impedimenti assoluti alla registrazione stabiliti dall’art. 7, n. 1, lett. b) — d), del regolamento n. 40/94. Secondo la giurisprudenza della Corte, ciascuno degli impedimenti alla registrazione elencati all’art. 7, n. 1, di detto regolamento sarebbe infatti indipendente dagli altri ed esigerebbe un esame separato. Il Tribunale avrebbe quindi commesso un errore nell’applicazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), relativamente ai prodotti della classe 9, non avendo proceduto ad un esame individuale effettivo dell’impedimento alla registrazione previsto da tale disposizione.
(1) GU 1994, L 11, pag. 1.
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