16.1.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 11/11
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam (Paesi Bassi) il 29 luglio 2009 — Procedimento penale a carico di X
(Causa C-297/09)
2010/C 11/20
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Gerechtshof te Amsterdam.
Parti
Convenuto: X.
Questioni pregiudiziali
1)
Se una situazione in cui una persona che possiede la nazionalità dell’Unione europea e contro cui esistono gravi sospetti che la commissione di attività criminali sia lo scopo principale del suo soggiorno in uno Stato membro della Comunità europea diverso da quello di cui ha la nazionalità, rientri nell’ambito di efficacia o nel campo di applicazione del Trattato CE, segnatamente degli artt. 12, 18, 43 e segg. e 49 e segg.
Qualora la prima questione vada risolta in senso affermativo con riguardo all’art. 18 CE:
2)
a)
Se una disposizione come quella di cui all’art. 67, n. 2, del Codice di procedura penale olandese, nella misura in cui essa consente l’applicazione della custodia cautelare nei confronti di persone che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 18 CE, ma che hanno una residenza o dimora fissa in uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi, debba essere considerata come una restrizione del diritto di libera circolazione e di libero soggiorno, ai sensi di tale disposizione.
b)
In tal caso, se siffatta disposizione, nella misura in cui consente l’applicazione della custodia cautelare nei confronti di cittadini dell’Unione europea che hanno una residenza o dimora fissa in uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi, ammessa l’importanza dell’effettività dell’indagine, della fase istruttoria e del dibattimento, costituisca una giustificazione consentita, basata su considerazioni oggettive di interesse generale indipendenti dalla persona interessata e adeguatamente commisurate allo scopo legittimamente perseguito dall’ordinamento nazionale.
Qualora la prima questione vada risolta in senso affermativo nei confronti degli artt.49 e segg. del Trattato CE:
3)
Se una disposizione come quella di cui all’art. 67, n. 2, del Codice di procedura penale olandese, nella misura in cui essa consente l’applicazione della custodia cautelare nei confronti di cittadini di uno Stato membro che hanno una residenza o dimora fissa in uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi, debba essere considerata come una restrizione del diritto di libera prestazione dei servizi, ai sensi degli artt. 49 e segg. CE, in quanto esso riguarda una disparità di trattamento basata sul fatto che il prestatore dei servizi non ha una residenza o una dimora fissa nel paese in cui presta i servizi, ma in un altro Stato membro della CE.
Qualora una delle questioni 2 e 3 vada risolta in senso negativo:
4)
Se una disposizione, come quella di cui all’art. 67, n. 2, del Codice di procedura penale olandese, nella misura in cui essa consente l’applicazione della custodia cautelare nei confronti di cittadini di uno Stato membro che hanno una residenza o dimora fissa in uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi, debba essere considerata come una discriminazione basata sulla nazionalità, come vietata dagli artt. 12 CE (divieto generale di discriminazione nell’ambito di applicazione del Trattato CE), 43 e segg. CE (divieto di discriminazione basata sulla nazionalità in materia di libertà di stabilimento) e 49 e segg. CE (divieto di discriminazione basata sulla nazionalità in materia di libera prestazione dei servizi).
Qualora una delle questioni 3 e 4 vada risolta in senso affermativo:
5)
Se una disposizione come quella di cui all’art. 67, n. 2, del Codice di procedura penale olandese, nella misura in cui essa consente l’applicazione della custodia cautelare nei confronti di cittadini dell’Unione europea che hanno una residenza o dimora fissa in uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi, ammessa l’importanza dell’effettività dell’indagine, della fase istruttoria e del dibattimento, possa essere validamente adottata per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, come previsto dagli artt. 45 — 48 e 55 del Trattato CE.
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