7.11.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 267/32
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégium (Magyar Köztársaság) il 29 luglio 2009 — RANI Slovakia s.r.o./Hankook Tire Magyarorszàg Kft
(Causa C-298/09)
2009/C 267/58
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégium
Parti
Ricorrente: RANI Slovakia s.r.o.
Convenuta: Hankook Tire Magyarorszàg Kft
Questioni pregiudiziali
1)
Alla luce degli artt. 3, lett. c), e 59 del Trattato di Roma, se il diciannovesimo «considerando» della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 96/71/CE (1), relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, possa essere interpretato nel senso che, con riferimento all’attività propria delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, uno Stato membro possa effettivamente fissare nel proprio diritto nazionale i requisiti da prescrivere all’impresa o alla sua agenzia per accedere all’esercizio di tale attività nel territorio dello Stato membro di cui trattasi e, in questo contesto, restringere l’esercizio dell’attività delle imprese di lavoro temporaneo a quelle stabilite nel detto territorio.
2)
Se l’art. 1, n. 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 96/71/CE, possa essere interpretato nel senso che, per quanto riguarda l’autorizzazione all’esercizio dell’attività, possa essere riservato alle imprese stabilite nello Stato membro di cui trattasi un trattamento più favorevole di quello che ricevono le imprese stabilite in un altro Stato membro.
3)
Se la lettura combinata degli artt. 59, 62 e 63 del Trattato di Roma possa essere interpretata nel senso che possano continuare ad essere mantenute le restrizioni esistenti nel momento dell’adesione all’Unione europea e che non devono considerarsi in contrasto con il diritto comunitario fintantoché il Consiglio non avrà adottato un programma che fissa le condizioni di liberalizzazione per siffatto tipo di prestazione o le direttive che l’attuazione del detto programma richieda.
4)
In caso di soluzione negativa alle questioni di cui sopra, se vi sia un qualche interesse generale che giustifichi la restrizione risultante dal fatto che l’attività propria delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo può essere esercitata solo da imprese stabilite e iscritte nello Stato membro di cui trattasi garantendo così la compatibilità con gli artt. 59 e 65 del Trattato di Roma.
(1) GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.
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