7.11.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 267/32
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) il 30 luglio 2009 — DAR Duale Abfallwirtschaft und Verwertung Ruhrgebiet GmbH/Ministerstvo životního prostředí
(Causa C-299/09)
2009/C 267/59
Lingua processuale: il ceco
Giudice del rinvio
Nejvyšší správní soud
Parti
Ricorrente: DAR Duale Abfallwirtschaft und Verwertung Ruhrgebiet GmbH
Convenuto: Ministerstvo životního prostředí
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’art. 2, lett. i) e k) del regolamento (CEE) del Consiglio 1o febbraio 1993, n. 259, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (1), letto congiuntamente all’art. 1, lett. e) e f), della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (2), e ai punti D10 dell’allegato IIA e R1 dell’allegato IIB di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che il primo dei criteri fissati dalla Corte di giustizia nella sentenza 13 febbraio 2003 causa C 458/00, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I 1553, per poter considerare un incenerimento dei rifiuti come recupero energetico degli stessi ai sensi del punto R1 dell’allegato IIB di detta direttiva (ossia, scopo principale dell’operazione deve essere quello di far sì che i rifiuti rispondano ad una funzione utile, ovvero produrre energia), possa essere soddisfatto anche nel caso in cui non sussista alcuna delle circostanze che la Corte di giustizia, nella sentenza citata, ha menzionato come circostanza attestante il recupero dei rifiuti, ossia laddove il gestore dell’impianto, in cui i rifiuti devono essere inceneriti, non effettui un pagamento per tale operazione al fornitore dei rifiuti, e l’impianto non sia tecnicamente adeguato per poter, in caso di insufficienza di rifiuti, essere fatto funzionare in base a fonti energetiche primarie.
2)
Laddove la soluzione per tale questione fosse affermativa, quali siano le condizioni in base alle quali, in tal caso, tale operazione può essere considerata recupero dei rifiuti:
a)
Se si possa completamente ignorare l’aspetto del pagamento per un’operazione relativa ai rifiuti, oppure se, per poter considerare una data operazione come recupero dei rifiuti, sia per lo meno necessario che il guadagno che il gestore dell’impianto trae dalla vendita dell’energia termica o elettrica ricavata dall’incenerimento di una determinata quantità di rifiuti ecceda quanto egli ottiene in pagamento per prendere in carico i rifiuti.
b)
Nel caso in cui si tratti della natura dell’impianto del destinatario dei rifiuti, se possa considerarsi quale circostanza sufficiente per attestare un’operazione di recupero dei rifiuti il fatto che, nella decisione di autorizzazione all’esercizio, tale impianto è formalmente classificato quale impianto per il recupero energetico dei rifiuti e che il gestore dell’impianto si è obbligato contrattualmente a fornire alla rete una determinata quantità di energia termica, e che sia soggetto a penali, nel caso in cui non adempia a tale obbligazione, oppure se costituisca una condizione minima per la valutazione di un’operazione quale recupero di rifiuti la circostanza che il gestore dell’impianto sia, sotto il profilo giuridico, tecnico ed economico, effettivamente in grado di operare tale impianto, almeno temporaneamente, mediante combustibili diversi dai rifiuti.
(1) GU L 30, pag. 1.
(2) GU L 194, pag. 39.
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