7.11.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 267/38
Ricorso proposto il 11 agosto 2009 dal ACEA SpA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione ampliata), del 11 giugno 2009 nella causa T-297/02, ACEA S.p.A./Commissione delle comunità europee
(Causa C-319/09 P)
2009/C 267/69
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: ACEA SpA (rappresentanti: L. Radicati di Brozolo, A. Giardina e T. Ubaldi, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee, ACSM Como SpA, AEM — Azienda Energetica Metropolitana Torino — SPA
Conclusioni
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annullare la Sentenza nella causa T-297/02 nella parte in cui non censura il mancato esame differenziato di diverse situazioni di applicazione dell'esenzione triennale dall'imposta sul reddito d'impresa e conferma la qualifica generale ed astratta dell'esenzione triennale come aiuto di Stato;
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annullare la Sentenza nella parte in cui non riconosce la qualifica dell'esenzione triennale dall'imposta sul reddito d'impresa come aiuto esistente ex art. 1(b)(v) del reg. (CE) n. 659/1999 (1);
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annullare la Sentenza nella parte in cui conferma la legittimità dell'ordine di recupero di cui all'art. 3 della Decisione (2);
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condannare la Commissione al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente invoca quattro motivi d'impugnazione a sostegno delle sue pretensioni.
Il primo motivo riguarda un errore di diritto nell’applicazione dell’art. 88 CE e del Reg. (CE) N. 659/1999 nonché una carenza di motivazione della sentenza impugnata con riferimento al mancato esame differenziato delle diverse situazione di applicazione dell’esenzione triennale dalle imposta sul reddito d'impresa di cui all'art. 3, comma 70, della legge n. 549/1995, e all'art. 66, comma 14, del decreto legge n. 331/1993. Il Tribunale è incorso infatti in un errore di diritto e un difetto di motivazione laddove, alla luce delle circostanze specifiche del caso e delle informazioni a disposizione della Commissione, non ha censurato il carattere astratto ed incompleto dell'indagine e delle conclusioni raggiunte dalla Commissione nella decisione controversa, con riferimento alle diverse situazioni a cui l'esenzione fiscale si applicava.
Il secondo motivo concerne l'erronea applicazione da parte del Tribunale dell'art. 87(1) CE, nonché un difetto di motivazione, nella misura in cui ha confermato la qualifica generale ed astratta dell'esenzione triennale come aiuto di Stato. In particolare, il Tribunale non ha verificato correttamente le circostanze del caso di specie e i presupposti sui quali la Commissione ha qualificato la misura in questione come aiuto, come invece sarebbe stato tenuto a fare in ottemperanza al potere di sindacato completo di cui dispone. Il Tribunale è giunto dunque a confermare la decisione della Commissione pur non essendo dimostrata la sussistenza, almeno con riferimento a certi settori d'incidenza dell'esenzione, di due fra i requisiti previsti dall'art. 87(1) CE: l'idoneità a distorcere la concorrenza e ad arrecare un pregiudizio agli scambi comunitari.
Il terzo motivo riguarda una carenza e contraddittorietà della motivazione, nonché un errore di diritto nell'interpretazione ed applicazione dell’art. 88(1) CE e dell'art. 1 (b) (v) dei Reg. (CE) N. 659/1999 a causa della qualificazione dell'esenzione triennale dall'imposta sul reddito d'impresa come aiuto nuovo. Il Tribunale, infatti, non ha censurato la mancata applicazione nel caso in esame della qualifica di aiuto esistente, ai sensi dell'art. 1 (b) (v) del Reg. (CE) N. 659/1999, sebbene dal contesto e dalle circostanze del caso di specie risultasse che la qualifica di aiuto nuovo, quanto meno con riferimento a certi settori d'incidenza dell'esenzione triennale, non era giustificata.
Il quarto motivo concerne un errore di diritto e vizio di motivazione in merito alla legittimità dell'ordine di recupero contenuto nell'art. 3 della decisione controversa. Date le circostanze del caso di specie, infatti, il Tribunale ha errato nel ritenere che l'ordine di recupero contenuto nel dispositivo della decisione potesse essere della massima ampiezza e totalmente incondizionato sebbene questa contenesse una valutazione solamente astratta, generica ed incompleta dell'esenzione fiscale.
(1) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, p. 1).
(2) Decisione della Commissione del 5 giugno 2002, 2003/193/CE, relativa all'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall'Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico (GU 2003, L 77, p. 21).
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