10.10.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 244/3
Impugnazione proposta il 10 agosto 2009 dalla Repubblica ellenica avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 11 giugno 2009, causa T-33/07, Repubblica ellenica/Commissione delle Comunità europee
(Causa C-321/09 P)
2009/C 244/05
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentante: I. Chalkias)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
—
Accogliere la presente impugnazione e i motivi dedotti;
—
annullare la sentenza del Tribunale di primo grado;
—
accogliere parzialmente il nostro ricorso in primo grado;
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
Sosteniamo che:
1)
il Tribunale di primo grado ha interpretato ed applicato erroneamente il principio della certezza del diritto, dato che, nella sentenza impugnata, benché abbia dichiarato che la procedura di liquidazione in contraddittorio era stata, senza dubbio, particolarmente lunga poiché essa è iniziata il 9 novembre 1999, con la prima indagine, e si è conclusa il 15 dicembre 2006, data in cui è stata pubblicata la sentenza impugnata, ha poi tuttavia considerato, a nostro avviso erroneamente, che tale constatazione doveva essere relativizzata nell’ambito della procedura di liquidazione dei conti del FEAOG e ha affermato che non era stato violato il principio della certezza del diritto.
2)
la sentenza impugnata del Tribunale di primo grado contiene una motivazione erronea e contraddittoria in quanto il Tribunale, pur avendo ammesso che la Commissione aveva interpretato e applicato erroneamente l’art. 12, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1201/89 e che il motivo di annullamento invocato dalla Repubblica ellenica era fondato e doveva esser accolto, ha ritenuto che ciononostante non fosse inficiatala fondatezza della rettifica finanziaria.
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