26.9.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 233/12
Impugnazione proposta il 12 agosto 2009 dalla NDSHT Nya Destination Stockholm Hotell & Teaterpaket AB avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 9 giugno 2009, causa T-152/06, NDSHT Nya Destination Stockholm Hotell & Teaterpaket AB/Commissione delle Comunità europee
(Causa C-322/09 P)
2009/C 233/21
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: NDSHT Nya Destination Stockholm Hotell & Teaterpaket AB (rappresentanti: avv.ti M. Merola e L. Armati)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare in toto la sentenza impugnata;
—
dichiarare il ricorso della Destination Stockolm nella causa T-152/06 ammissibile e fondato, e, per l’effetto, accogliere le conclusioni presentate in primo grado;
—
condannare la Commissione alle spese.
In subordine:
—
annullare in toto la sentenza impugnata e dichiarare ammissibile il ricorso della Destination Stockolm nella causa T-152/06;
—
rinviare la causa al Tribunale di primo grado per l’esame del merito;
—
riservarsi sulle spese per i procedimenti di primo grado e di impugnazione.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente sostiene che, nel giudizio impugnato, il Tribunale di primo grado:
—
ha violato l’art. 230 CE, in quanto ha manifestamente travisato il contenuto delle lettere censurate, la volontà del loro estensore e le prove prodotte dinanzi al Tribunale di primo grado;
—
ha erroneamente classificato la posizione della Commissione circa la compatibilità delle controverse misure come esito di una fase preliminare e ha utilizzato un ragionamento contraddittorio sulla medesima questione;
—
ha compiuto un inappropriato rinvio all’art. 88, n. 1, CE, considerando che la Commissione avrebbe rifiutato una domanda di proporre misure opportune;
—
ha erroneamente applicato gli artt. 4, 10, 13 e 20, n. 2, del regolamento n. 659/1999 (1), ritenendo che la qualificazione delle controverse misure, da parte della Commissione, come aiuti esistenti osterebbe all’impugnazione del rifiuto di una denuncia.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).
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