19.12.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 312/10
Ricorso proposto il 17 agosto 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia
(Causa C-331/09)
2009/C 312/17
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Gross e A. Stobiecka-Kuik, agenti)
Convenuta: Repubblica di Polonia
Conclusioni della ricorrente
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Dichiarare che, non adempiendo gli obblighi derivantile dalla decisione della Commissione 23 ottobre 2007, relativa all’aiuto di Stato C 23/06 (ex NN 35/06), notificata come documento n. C(2007) 5087,concesso dalla Polonia a favore del produttore di acciaio gruppo Technologie Buczek, pubblicata in GU 2008, L 116, e comunque non avendo informato la Commissione dell’adempimento di tali obblighi, la Repubblica di Polonia ha violato le disposizioni risultanti dall’art. 249, n. 4, del Trattato nonché dagli artt. 3, 4 e 5 della summenzionata decisione;
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condannare la Repubblica di Polonia alle spese.
Motivi e principali argomenti
Il 23 ottobre 2007 la Commissione ha adottato una decisione che ordina il recupero dell’aiuto presso il produttore polacco di acciaio — il gruppo Technologii Buczek, in particolare Technologii Buczek SA (in prosieguo: «TB») e le sue controllate Huty Buczek (in prosieguo: «HB») nonché Buczek Automotive (in prosieguo: «BA») — i quali non hanno regolarmente attuato un piano di ristrutturazione approvato in precedenza ed hanno successivamente ricevuto un aiuto al funzionamento illegittimo. Tale aiuto al funzionamento ha assunto la forma di una mancata esecuzione di obblighi di diritto pubblico. La Repubblica di Polonia è stata informata della decisione il 24 ottobre 2007 per il tramite del sauo rappresentante permanente presso l’Unione europea. Al tempo stesso la Commissione ha invitato la Repubblica di Polonia a prendere tutte le misure necessarie al recupero dell’aiuto illegittimamente accordato.
Al momento della presentazione del ricorso l’aiuto concesso a HB e BA non era stato restituito.
Secondo le autorità polacche, la ragione del considerevole ritardo nel recupero dell’aiuto è data, oltre che da ostacoli meramente tecnici, dalle disposizioni del diritto polacco in materia fallimentare. Le autorità polacche hanno chiarito che l’aiuto di Stato, di cui alla decisione, ha assunto la forma di una mancata esecuzione di impegni di TB, benché in realtà le sue due controllate abbiano tratto vantaggio dall’aiuto. In tale situazione TB sarebbe formalmente responsabile per tutti gli impegni, inclusi gli importi che andrebbero recuperati da HB e BA. Le disposizioni di diritto polacco non permetterebbero la cancellazione dei crediti in questione ad eccezione dei casi di «impossibilità assoluta». Inoltre, se i crediti in questione vengono resi pubblici, l’amministratore della massa fallimentare TB è obbligato al loro pagamento per l’importo che avrebbe dovuto recuperare presso le società controllate. Ancora, se le somme di cui trattasi vengono restituite, viene meno invero il fondamento legale per ottenere i medesimi importi da HB e BA.
A parere dellsa Commissione non è però sufficiente che la Repubblica di Polonia abbia fatto ricorso a tutte le misure ad essa incombenti. Il risultato dell’applicazione di tali misure dev’essere l’attuazione effettiva ed immediata della decisione, in caso conttrario occorre partire dal presupposto che la Repubblica di Polonia non ha adempiuto i suoi obblighi. La violazione dell’obbligo di recupero da parte di uno Stato membro ha luogo quando i passi intrapresi dallo Stato membro non hanno avuto alcuna incidenza sull’effettivo rimborso dell’importo in questione.
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