24.10.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 256/14
Impugnazione proposta il 18 agosto 2009 dal Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni, modelli) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado 3 giugno 2009, causa T-187/07, Frosch Touristik GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni, modelli)
(Causa C-332/09 P)
2009/C 256/27
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni, modelli) (rappresentante: B. Schmidt, agente)
Altra parte nel procedimento: Frosch Touristik GmbH, DSR touristik GmbH
Conclusioni del ricorrente
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Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte;
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la condanna dell’altra parte nel procedimento alle spese sia del procedimento in primo grado sia del procedimento di impugnazione.
Motivi e principali argomenti
La presente impugnazione è diretta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado, con cui è stata annullata la decisione della quarta commissione di ricorso 22 marzo 2007. Con tale decisione la commissione di ricorso aveva respinto il ricorso della convenuta nel procedimento d’impugnazione contro la decisione della divisione di annullamento relativa alla nullità parziale del marchio comunitario denominativo “FLUGBÖRSE”. Il Tribunale ha considerato che la commissione di ricorso aveva applicato erroneamente l’art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94 (in prosieguo: il “regolamento sul marchio comunitario”) in quanto nell’esaminare se alla registrazione del marchio ostassero impedimenti alla registrazione di cui all’art. 7 del regolamento sul marchio comunitario e se quindi esso dovesse essere dichiarato nullo, si è basato sulle circostanze e la percezione esistenti al momento della registrazione del marchio di cui trattasi invece che su quelle esistenti alla data di presentazione della domanda. Secondo la sentenza impugnata ai fini dell’esame di una domanda di dichiarazione di nullità l’unico momento rilevante è quello della domanda di registrazione del marchio impugnato. Il Tribunale per motivare la sua tesi si è inoltre basato sull’argomento che questa interpretazione è la sola che consente di evitare che la probabilità di perdita della registrabilità di un marchio aumenti in funzione della durata del procedimento di registrazione. In caso di impedimenti alla registrazione fatti valere successivamente durante un nuovo esame, l’esaminatore può al contrario prendere in considerazione le circostanze sussistenti dopo la data di presentazione della domanda solo ove esse consentano di trarre conclusioni in ordine alla situazione quale si presentava alla data medesima.
Il ricorrente ritiene che il Tribunale di primo grado abbia interpretato erroneamente l’art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento sul marchio comunitario considerando come unico momento rilevante ai fini dell’esame la data di presentazione della domanda di marchio. Tale interpretazione restrittiva non sarebbe conforme alla lettera della disposizione e non sarebbe compatibile con il senso e lo scopo di tale norma e con il sistema della concessione della tutela e dell’annullamento della tutela concessa ai sensi della direttiva sul marchio comunitario.
L’art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento sul marchio comunitario prevede la cancellazione del marchio dal registro allorché esso “è stato registrato” in contrasto con le disposizioni dell'art. 7 del regolamento sul marchio comunitario. La conclusione del Tribunale secondo cui tale formulazione determina esclusivamente le situazioni in cui un marchio deve essere escluso dalla registrazione o dichiarato nullo e non (anche) la data pertinente per l’esame, non è comprensibile già solo in base alla formulazione letterale. Poiché il Tribunale non ha fornito un’ulteriore motivazione non sarebbe chiaro quali considerazioni abbiano condotto in particolare a tale conclusione. L’interpretazione data dal ricorrente secondo cui la formulazione “è stato registrato” si debba riferire perlomeno anche al momento pertinente sarebbe invece maggiormente plausibile in base alla formulazione letterale.
Contro l’interpretazione sostenuta dal Tribunale nella sentenza impugnata deporrebbe però anche la ratio di tutela sottostante agli artt. 7 e 51 del regolamento sul marchio comunitario, secondo cui registrazioni contrastanti con l’interesse generale intanto dovrebbero essere escluse e, ove dovesse esservi comunque registrazione essa potrebbe essere annullata. Solo in tal modo si potrebbe evitare che vengano effettuate registrazioni contrastanti con le disposizioni del regolamento sul marchio comunitario e che non venga osservato l’interesse generale tutelato con tale norma. Se fosse corretta la tesi del Tribunale non solo un richiedente il marchio otterrebbe, inoltre, una tutela per marchi cui al momento della registrazione ostavano impedimenti assoluti alla registrazione ma questi marchi una volta registrati non potrebbero più essere cancellati ai sensi dell’art. 51 del regolamento sul marchio comunitario poiché al momento della domanda erano registrabili e il Tribunale espressamente non prenderebbe in considerazioni sviluppi intervenuti tra il momento della domanda e il momento della registrazione del marchio. Ciò condurrebbe, ad avviso del ricorrente, a porre un singolo in una posizione di ingiustificato privilegio rispetto all’interesse generale degno di tutela, in contrasto con lo scopo di tutela degli artt. 7 e 51 del regolamento sul marchio comunitario.
Infine, per quanto attiene all’argomento del Tribunale relativo alla durata del procedimento va osservato che la medesima può dipendere da svariati fattori che non rientrano solo nella sfera di influenza del ricorrente ma anche dal richiedente stesso oppure, come nel caso dello svolgimento, prima della registrazione, del procedimento d’opposizione previsto dal regolamento sul marchio comunitario, da un terzo. Inoltre gli impedimenti assoluti alla registrazione potrebbero insorgere all’improvviso, indipendentemente dal ricorrente. Una corretta ponderazione degli interessi contrastanti in tali situazioni “casuali” dovrebbe condurre a dare priorità all’interesse generale, anche perché il richiedente, sino al momento della registrazione non può nutrire un concreto affidamento sull’effettivo ottenimento della tutela richiesta. Sarebbe dunque corretto in tali casi tenere in considerazione anche gli sviluppi intervenuti sino al momento della registrazione.
Per i motivi soprammenzionati la sentenza del Tribunale di primo grado impugnata dovrebbe essere annullata per violazione dell’art. 51 del regolamento sul marchio comunitario.
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