21.11.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 282/23
Impugnazione proposta il 20 agosto 2009 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 17 giugno 2009, causa T-498/04, Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd/Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-337/09 P)
2009/C 282/41
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente, G. Berrisch, Rechtsanwalt e G. Wolf, Rechtsanwalt)
Altre parti nel procedimento: Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd, Commissione delle Comunità europee, Association des Utilisateurs et Distributeurs de l’AgroChimie Européenne (Audace)
Conclusioni della ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 17 giugno 2009;
—
emettere una sentenza definitiva sulla controversia respingendo integralmente il ricorso introduttivo;
—
in subordine, rinviare la causa al TPG;
—
in ogni caso, condannare la ricorrente in primo grado alle spese del procedimento di impugnazione e di quello dinanzi al Tribunale di primo grado.
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente afferma che il Tribunale di primo grado:
1)
ha commesso un errore di diritto, in quanto ha considerato come una condizione unica, rendendo in tal modo superflua la seconda di esse, le due condizioni di cui all’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento (CE) del Consiglio n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), segnatamente i requisiti secondo cui una domanda per ottenere lo status di impresa operante in economia di mercato («SEM») deve contenere prove sufficienti in ordine al fatto che le decisioni elencate in tale disposizione siano state «prese in risposta a tendenze del mercato che rispecchiano condizioni di domanda e di offerta» e siano state prese «senza significative interferenze statali»;
2)
ha commesso un errore di diritto, avendo interpretato il termine «significative», all’interno dell’espressione «significative interferenze statali» utilizzata nell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base, come riferito alle considerazioni o ai motivi sottostanti all’interferenza statale, nel senso cioè che occorra valutare se quest’ultima sia stata dettata da considerazioni meramente commerciali o da considerazioni proprie dei pubblici poteri, mentre una simile interpretazione non trova fondamento nel tenore letterale di tale disposizione;
3)
ha commesso un errore di diritto, poiché ha in concreto invertito l’onere della prova, avendo richiesto al Consiglio, nel caso di diniego del SEM ad una società controllata dallo Stato, di accertare che le decisioni societarie di cui all’art. 2, n. 7, lett. c) fossero influenzate da considerazioni proprie dei pubblici poteri anziché da considerazioni commerciali;
4)
ha commesso un errore di diritto, dal momento che ha ritenuto che il Consiglio fosse incorso in un errore manifesto di valutazione nell’affermare che lo Stato aveva esercitato un significativo controllo sulla ricorrente in primo grado riguardo alla fissazione dei prezzi all’esportazione dei prodotti in questione, in quanto in primo luogo esso aveva conferito alla China Chamber of Commerce Metals, Minerals & Chemical Importers and Exporters («CCCMC») il potere di determinare un prezzo minimo, di effettuare verifiche e di vietare le esportazioni che non rispettassero tali prezzi; e in secondo luogo, esso aveva imposto il prezzo minimo vietando operazioni di esportazione che non avessero ricevuto il visto della CCCMC. In particolare, il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto, poiché ha ritenuto che il Consiglio avrebbe dovuto mettere in discussione il carattere probante o sufficiente degli elementi addotti dalla ricorrente in primo grado, secondo i quali il sistema istituito dalla CCCMC e sostenuto dalle autorità doganali cinesi non aveva effettivamente limitato la possibilità degli esportatori di fissare in maniera indipendente i prezzi all’esportazione;
5)
ha commesso un errore di diritto, poiché ha affermato che, tenuto conto di tutti gli altri rilievi, il Consiglio era incorso in un errore manifesto nel negare alla ricorrente di primo grado il SEM.
(1) GU L 56, pag. 1.
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