21.11.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 282/24
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Unabhängiger Verwaltungssenat Wien (Austria) il 24 agosto 2009 — Yellow Cab Verkehrsbetriebs GmbH
(Causa C-338/09)
2009/C 282/42
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Unabhängiger Verwaltungssenat Wien
Parti
Ricorrente: Yellow Cab Verkehrsbetriebs GmbH
Convenuto: Magistrat der Stadt Wien
Questioni pregiudiziali
1)
Se sia compatibile con la libertà di stabilimento e con la libera prestazione dei servizi ai sensi degli artt. 49 e segg. del Trattato CE e con il diritto europeo della concorrenza ai sensi degli artt. 81 e segg. del Trattato CE, il fatto che una disposizione nazionale, per il rilascio della concessione avente ad oggetto la gestione di un servizio di linea, e dunque l’istituzione di un mezzo di trasporto pubblico collettivo, attraverso il quale fermate prefissate vengono regolarmente disimpegnate in conformità di un orario di percorrenza, preveda, quale requisito per la concessione:
a)
che l’impresa UE richiedente debba disporre, già prima dell’avvio del servizio di linea, e in particolare al momento del rilascio della concessione, di una sede o di un centro d’affari nello Stato dell’autorità concedente.
b)
che l’impresa UE richiedente debba disporre, al più tardi a partire dal momento dell’avvio del servizio di linea, di una sede o di un centro d’affari nello Stato dell’autorità concedente.
2)
Se sia compatibile con la libertà di stabilimento e con la libera prestazione dei servizi ai sensi degli artt. 49 e segg. del Trattato CE e con il diritto europeo della concorrenza ai sensi degli artt. 81 e segg. del Trattato CE, il fatto che una disposizione nazionale, per il rilascio della concessione avente ad oggetto la gestione di un servizio di linea, e dunque l’istituzione di un mezzo di trasporto pubblico collettivo, attraverso il quale fermate prefissate vengono regolarmente disimpegnate in conformità di un orario di percorrenza, preveda che la concessione debba essere negata qualora, nel caso di avvio del trasporto sulla linea richiesta, i profitti di un’impresa concorrente che percorre un itinerario identico in tutto o in parte, vengano ridotti a causa di questo servizio in maniera tale che il mantenimento di tale tragitto gestito dall’impresa concorrente non è più economicamente redditizio.
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