7.11.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 267/43
Impugnazione proposta il 26 agosto 2009 dalla Victor Guedes — Indústria e Comércio, SA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 11 giugno 2009, causa T-151/08, Guedes — Indústria e Comércio/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Consorci de l'Espai Rural de Gallecs
(Causa C-342/09 P)
2009/C 267/75
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Victor Guedes — Indústria e Comércio, SA (rappresentante: avv. B. Braga da Cruz)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Consorci de l'Espai Rural de Gallecs
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 11 giugno 2009, causa T-151/08 (questioni correlate: decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno 16 gennaio 2008, nel procedimento R 986/2007-2; decisione della divisione di opposizione dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno 27 aprile 2007, nel procedimento di opposizione B 828634), anche conformemente alle disposizioni di diritto comunitario applicabili;
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rifiutare il rilascio della registrazione del marchio comunitario n. 3 710 597 relativamente ai beni delle classi 29 e 31;
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condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
La decisione adottata dalla divisione di opposizione dell’UAMI ha considerato che taluni dei prodotti in oggetto sono identici o mostrano chiare affinità tra loro, ma ha affermato che i marchi confliggenti sono diversi, senza accertare la notorietà del precedente marchio “GALLO”.
La seconda commissione di ricorso ha confermato tale decisione, affermando che, quand’anche la notorietà del precedente marchio “GALLO” fosse debitamente dimostrata, i marchi in questione resterebbero diversi.
Il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha confermato la conclusione della commissione di ricorso in ordine al fatto che i marchi interessati presentano differenze dal punto di vista fonetico, grafico e concettuale.
La ricorrente contesta tale decisione poiché ritiene che i marchi GALLO e GALLECS contraddistinguano prodotti identici o mostranti chiare affinità e che tali marchi siano simili.
Infatti, vi sono numerose decisioni dei giudici comunitari secondo cui i marchi che hanno in comune gli stessi elementi iniziali presentino una somiglianza tale da poter essere confusi e, quindi, non possono coesistere nel mercato.
Inoltre, è stato preso in considerazione e accertato che il marchio GALLO ha una notorietà che conferisce un carattere maggiormente distintivo al precedente marchio in Portogallo.
Pertanto, sussiste un’effettiva possibilità che il convenuto tragga un indebito vantaggio dalla notorietà del precedente marchio “GALLO” registrato in Portogallo dalla ricorrente.
La ricorrente afferma che, per tali ragioni, la sentenza impugnata viola le disposizioni di cui all’art. 8, n. 1, lett. b), e 5, del regolamento sul marchio comunitario.
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