21.11.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 282/26
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bezirksgericht Linz (Austria) il 31 agosto 2009 — Procedimento penale a carico di Jochen Dickinger e Franz Ömer
(Causa C-347/09)
2009/C 282/45
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bezirksgericht Linz
Imputati nella causa principale
Jochen Dickinger e Franz Ömer
Questioni pregiudiziali
1)
a)
Se gli artt. 43 e 49 CE debbano essere interpretati nel senso che ostano a una disciplina di uno Stato membro, come quella di cui all’art. 3, in combinato disposto con gli artt. 14, lett. f), e 21 del Glückspielgesetz (legge austriaca sul gioco d’azzardo), secondo la quale:
—
una concessione per giochi ad estrazione (quali lotterie, lotterie elettroniche ecc.) può essere rilasciata a un unico concessionario per una durata massima di 15 anni a condizione, tra l’altro, che esso sia una società di capitali con sede nel territorio nazionale, che non costituisca filiali al di fuori del territorio austriaco, che disponga di quote societarie o di un capitale sociale interamente versati per un importo non inferiore a EUR 109 000 000,00 e che, in base alle circostanze, faccia prevedere il miglior gettito fiscale possibile per lo Stato;
—
una concessione per case da gioco può essere rilasciata solo a un massimo di dodici concessionari per una durata fino a 15 anni, i quali, tra l’altro, devono essere società per azioni con sede nel territorio nazionale, non possono costituire filiali al di fuori dell’Austria, devono disporre di un capitale sociale interamente versato di almeno EUR 22 000 000,00 e, in base alle circostanze, devono far prevedere il miglior gettito fiscale possibile per lo Stato.
Tali questioni sorgono in un contesto in cui il Casinos Austria AG è titolare di tutte le dodici concessioni per case da gioco, che sono state rilasciate in data 18 dicembre 1991 per la durata massima possibile di 15 anni e sono state successivamente prorogate senza che sia stata indetta una gara pubblica d’appalto.
b)
In caso di soluzione affermativa, se una siffatta disciplina possa essere giustificata per motivi di interesse generale inerenti alla limitazione delle attività di scommessa, anche laddove da parte loro i titolari della concessione, in una struttura quasi monopolistica, conducano una politica di espansione nel settore del gioco d’azzardo attraverso un’ampia attività promozionale.
c)
In caso di soluzione affermativa, se nell’esame della proporzionalità di una tale disciplina, che persegue l’obiettivo della prevenzione dei reati assoggettando ad un controllo gli operatori economici attivi nel settore interessato e canalizzando in tal modo le attività dei giochi di azzardo in circuiti controllati, il giudice del rinvio debba tenere conto del fatto che rientrano in tale ambito anche coloro che offrono prestazioni di servizio transfrontaliere la cui concessione nello Stato membro di stabilimento, comunque, è assoggettata a condizioni vincolanti e a rigorosi controlli.
2)
Se le libertà fondamentali garantite dal Trattato CE, in particolare la libera prestazione di servizi ai sensi dell’art. 49 CE, debbano essere interpretate nel senso che, fatta salva la competenza in materia penale spettante in linea di principio agli Stati membri, anche le disposizioni penali di uno Stato membro devono essere valutate alla luce del diritto comunitario se sono atte ad impedire o ostacolare l’esercizio di una libertà fondamentale.
3)
a)
Se l’art. 49 CE, letto in combinato disposto con l’art. 10 CE, debba essere interpretato nel senso che, in virtù del principio della reciproca fiducia, nello Stato della prestazione del servizio occorre tener conto dei controlli effettuati su un prestatore di servizi nello Stato di stabilimento e delle garanzie ivi prestate.
b)
In caso di soluzione affermativa, se l’art. 49 CE debba inoltre essere interpretato nel senso che, nel caso di una limitazione della libera prestazione dei servizi imposta per motivi di interesse generale, si debba accertare se gli interventi legislativi, i controlli e le verifiche cui il prestatore è soggetto nello Stato di stabilimento tutelino già a sufficienza tale interesse generale.
c)
In caso di soluzione affermativa, se nell’esame di proporzionalità di una disposizione di uno Stato membro che persegue penalmente l’offerta transfrontaliera di servizi di gioco d’azzardo in assenza di una licenza nazionale, occorra tener conto del fatto che gli interessi di ordine pubblico invocati dallo Stato in cui avviene la prestazione dei servizi a giustificazione della limitazione della libertà fondamentale sono già tutelati a sufficienza nello Stato di stabilimento attraverso una severa procedura di autorizzazione e controllo.
d)
In caso di soluzione affermativa, se nell’esame della proporzionalità di una tale limitazione il giudice del rinvio debba tener conto del fatto che nello Stato di residenza del prestatore dei servizi la frequenza dei controlli di cui trattasi è persino più elevata di quella dello Stato in cui avviene la prestazione di servizi.
e)
Se il principio di proporzionalità esiga, nel caso di un divieto di operare nel settore dei giochi d’azzardo penalmente sanzionato per motivi di ordine pubblico, quali la tutela dei giocatori e la lotta contro la criminalità, che il giudice del rinvio operi una distinzione fra, da una parte, coloro che offrono giochi d’azzardo senza alcun tipo di autorizzazione e, dall’altra, i titolari di una concessione che risiedono in un altro Stato membro e operano avvalendosi del principio della libera prestazione dei servizi.
f)
Infine, se nell’esame della proporzionalità di una disposizione di uno Stato membro che vieta, prevedendo sanzioni, l’offerta transfrontaliera di servizi di gioco d’azzardo in assenza di una concessione o di un’autorizzazione nazionale, occorra tener conto del fatto che, a causa di oggettivi ostacoli indirettamente discriminatori, all’offerente, debitamente titolare di una licenza per giochi d’azzardo in un altro Stato membro, non è stato possibile ottenere una licenza a livello nazionale e le procedure di rilascio della licenza e di controllo nello Stato di stabilimento garantiscono un livello di protezione almeno equiparabile a quello dello Stato di cui trattasi.
4)
a)
Se l’art. 49 CE debba essere interpretato nel senso che la natura transitoria della prestazione di servizi escluderebbe per il prestatore la possibilità di dotarsi nel paese di accoglienza di una determinata infrastruttura (come per esempio un server), senza per questo considerare che esso sia stabilito nel detto Stato membro.
b)
Se, inoltre, l’art. 49 CE debba essere interpretato nel senso che un divieto rivolto a chi presta assistenza a livello nazionale al fine di agevolare un prestatore di servizi che ha la propria sede in un altro Stato membro costituisca una restrizione della libera prestazione dei servizi di cui gode tale prestatore, anche se chi presta l’assistenza è stabilito nello stesso Stato membro di una parte dei destinatari della prestazione di servizi.
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