21.11.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 282/27
Impugnazione proposta il 2 settembre 2009 dalla ThyssenKrupp Nirosta AG, già ThyssenKrupp Stainless AG, avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 1o luglio 2009, causa T-24/07, ThyssenKrupp Stainless AG/Commissione delle Comunità europee
(Causa C-352/09 P)
2009/C 282/47
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: ThyssenKrupp Nirosta AG, già ThyssenKrupp Stainless AG (rappresentanti: avv.ti M. Klusmann e S. Thomas, Rechtsanwälte)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
1)
annullare in toto la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 1o luglio 2009, causa T-24/07, ThyssenKrupp Stainless AG/Commissione;
2)
in subordine, rinviare la causa al Tribunale di primo grado perché statuisca nuovamente;
3)
in via di ulteriore subordine, ridurre in misura adeguata la sanzione inflitta alla ricorrente dall’art. 2 della decisione impugnata della Commissione 20 dicembre 2006;
4)
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
Oggetto della presente impugnazione è la sentenza del Tribunale di primo grado, con cui è stato respinto il ricorso della ricorrente diretto all’annullamento della decisione della Commissione (in prosieguo: la «convenuta») 20 dicembre 2006, in un procedimento ai sensi dell’art. 65 CA. Il procedimento in questione concerne un’infrazione alla normativa antitrust nell’ambito del mercato dei prodotti d’acciaio, secondo quanto accertato dalla convenuta, terminata nel gennaio 1998. L’infrazione ricadeva nell’ambito di applicazione dell’art. 65 CA.
A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce cinque motivi.
Con il suo primo motivo la ricorrente deduce la violazione del principio nulla poena sine lege, dell’art. 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 (in prosieguo: «art. 23 del regolamento n. 1/2003») e degli artt. 5 CE, 7, n. 1, CE e 83 CE nonché la violazione dei poteri sovrani degli Stati firmatari del Trattato CECA, nella parte in cui il Tribunale ha confermato il fondamento normativo — consistente nel combinato disposto degli artt. 65, n. 1, CA e 23 del regolamento n. 1/2003 — adottato dalla convenuta. Una volta scaduto il Trattato CECA l’art. 65, n. 1, CA non costituirebbe una valida norma sanzionatoria. Pertanto, la convenuta avrebbe agito sine lege. L’imposizione di una sanzione non potrebbe nemmeno fondarsi in via complementare sull’art. 23 del regolamento n. 1/2003. Secondo la ripartizione di competenze prevista dal Trattato, questa norma consentirebbe unicamente di sanzionare infrazioni alle norme giuridiche della Comunità europea, non alle norme giuridiche della Comunità europea del carbone e dell’acciaio.
Con il suo secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dei principi della res iudicata e nulla poena sine lege nonché un’erronea applicazione dell’art. 23 del regolamento n. 1/2003, nella parte in cui il Tribunale ha confermato la tesi della convenuta secondo la quale sarebbe stato consentito di attribuire alla ricorrente la responsabilità dell’infrazione commessa dalla Thyssen Stahl AG al posto di quest’ultima. La Thyssen Stahl AG esisterebbe ancora come società solvente e la convenuta avrebbe perciò potuto agire nei suoi confronti. In tal senso avrebbe anche statuito la Corte nella sua sentenza del 2005, cause riunite C-65/02 P e C-73/02 P, relativa alla iniziale decisione della convenuta del 1998. Se anche la Corte nella sua sentenza avesse ammesso un trasferimento sostanziale della responsabilità alla ricorrente, tale dichiarazione non avrebbe forza di giudicato nel presente procedimento, avendo quest’ultimo ad oggetto una nuova decisione della convenuta. La ricorrente non potrebbe essere poi in alcun modo responsabile dell’operato della Thyssen per effetto della sua dichiarazione con cui sarebbe stato espresso, con effetti meramente dichiarativi, il trasferimento di responsabilità sotto il profilo civilistico, poiché una dichiarazione rilasciata da un’impresa non potrebbe in nessun caso comportare un passaggio dell’obbligo di rispondere delle ammende.
Con il suo terzo motivo la ricorrente deduce la violazione del principio della certezza del diritto. Dal fondamento normativo della sanzione, l’art. 23 del regolamento n. 1/2003, confermato dal Tribunale, non risulterebbe con sufficiente chiarezza né inequivocabilmente che esso riguardi anche violazioni dell’art. 65, n. 1, CA. Inoltre, non esisterebbe una definizione legale, sufficiente chiara ed inequivocabile, né delle condizioni di applicabilità né delle conseguenze giuridiche del concetto di «assunzione di responsabilità tramite dichiarazione», impiegato dalla convenuta e dal Tribunale.
Con il suo quarto motivo la ricorrente contesta una violazione delle regole di prescrizione. Dato che alla ricorrente dovrebbero essere applicate unicamente le ammende conseguenti ad una violazione di cui la Thyssen Stahl AG era originariamente responsabile, sarebbe necessario fare riferimento alla posizione della Thyssen Stahl AG anche relativamente alla prescrizione. Non avendo quest’ultima impugnato la prima decisione della convenuta, rispetto ad essa non ci sarebbe stata alcuna sospensione della prescrizione. Perciò la prescrizione sarebbe ormai maturata, così che resterebbe esclusa anche una responsabilità indiretta della ricorrente per la Thyssen Stahl AG.
Il quinto motivo concerne una violazione dei principi del calcolo delle ammende. Il Tribunale avrebbe errato nel negare una riduzione dell’ammenda benché la convenuta avesse ammesso nel presente procedimento tutti i fatti considerati dalla Commissione come violazione dell’art. 65, n. 1, CA. Una ricompensa di tale collaborazione non avrebbe potuto essere negata sulla base del rilievo che la ricorrente avrebbe contestato l’applicazione dell’art. 65, n. 1, CA, per ragioni di diritto, nonché il trasferimento ad essa della responsabilità della Thyssen Stahl AG, sempre sulla base di ragioni di diritto. Il fatto di dedurre l’inammissibilità di talune valutazioni giuridiche non ridurrebbe il valore della collaborazione, dovendo le questioni di diritto essere sempre esaminate d’ufficio e, a prescindere dalle ammissioni delle parti, l’amministrazione non potrebbe mai adottare decisioni contra legem.
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