7.11.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 267/45
Impugnazione proposta il 2 settembre 2009 dalla Perfetti Van Melle SpA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado 1o luglio 2009, causa T-16/08, Perfetti Van Melle SpA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Cloetta Fazer AB
(Causa C-353/09 P)
2009/C 267/78
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Perfetti Van Melle SpA (rappresentanti: avv.ti P. Perani e P. Pozzi)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia
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accogliere l’impugnazione e di conseguenza annullare integralmente la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado nella causa T-16/08, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto CE della Corte di giustizia e dell’art. 113 del regolamento di procedura;
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risolvere la controversia, qualora consentito dallo stato degli atti, annullando la decisione della divisione di annullamento dell’UAMI 24 novembre 2005, sulla richiesta di annullamento n. 941 C 973065 e condannare la convenuta a sostenere tanto le spese sostenute dinanzi al Tribunale di primo grado ed alla Corte di giustizia quanto quelle insorte durante il procedimento di invalidità dinanzi all’UAMI.
Motivi e principali argomenti
1. Motivi giuridici
Con la presente impugnazione, la Perfetti Van Melle SpA contesta la sentenza pronunciata il 1o luglio 2009 nella causa T-16/08 e notificata il 2 luglio 2009.
A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente considera che la sentenza del Tribunale di primo grado impugnata è viziata da errori di interpretazione e di applicazione del regolamento del Consigli 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (1), in combinato disposto con l3art. 54, n. 1, lett. a) dello stesso regolamento.
1.1 Primo motivo: la ricorrente sostiene che il Tribunale di primo grado non ha esaminato i marchi in questione sulla base del criterio della “valutazione globale” o dell’“impressione generale”
Secondo un principio consolidato, la valutazione globale del rischio di confusione, rispetto alla somiglianza visiva, auditiva e concettuale dei marchi in questione, deve essere basata sull’impressione generale data dai marchi, tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. Secondo la ricorrente, il Tribunale di primo grado non ha applicato detto principio ed ha ravvisato, segnatamente, un rischio di confusione, basando la propria valutazione esclusivamente sulla circostanza che i marchi condividono il comune elemento “CENTER”.
La sentenza impugnata non ha esaminato i marchi utilizzando una “valutazione globale” e l'“impressione generale” da essi suscitata. Al contrario, essa ha utilizzato un approccio analitico e ha svolto un esame tra il marchio “CENTER” da un lato ed il primo elemento denominativo “CENTER” del marchio contestato dall'altro, negando qualsiasi rilevanza alla seconda parte denominativa “SHOCK”. È vero che la sentenza impugnata ha menzionato il criterio della valutazione globale e dell'impressione generale, ma è altresì vero che non è sufficiente menzionare e ripetere un criterio giudiziario, per agire correttamente occorre conformarvisi ed applicarlo correttamente alla fattispecie. Ciò non è stato fatto nella sentenza impugnata. Quest'ultima si è limitata a confermare che i due marchi paragonati erano simili, in quanto condividevano l’elemento denominativo “CENTER”, senza spiegare perché l'elemento denominativo “SHOCK” non è sufficiente per escludere un rischio di confusione.
Per tali ragioni, la ricorrente sostiene altresì che la sentenza impugnata è viziata da un fraintendimento dei fatti e da una violazione dell'obbligo di motivazione.
1.2 Secondo motivo: la ricorrente sostiene che il Tribunale di primo grado, nella sentenza impugnata, non ha preso in considerazione taluni fattori estremamente importanti e rilevanti
La sentenza impugnata ha violato anche l’art. 8, n. 1, lett. b), in quanto non ha esaminato fattori estremamente rilevanti per determinare il rischio di confusione tra i marchi. In particolare, il Tribunale di primo grado non ha preso in considerazione la protratta coesistenza dei marchi paragonati e la mancanza di un’effettiva confusione, come ampiamente spiegato nel ricorso proposto dinanzi al Tribunale di primo grado.
Inoltre, il Tribunale di primo grado non ha correttamente esaminato un altro importante fattore, cioè il grado di attenzione del pubblico rilevante. Infatti, esso ha illogicamente ritenuto che un consumatore ragionevolmente attento e avveduto ometterebbe di osservare la presenza del vocabolo “SHOCK” e di riconoscere che i marchi esaminati non presentano solo differenze visive e fonetiche, ma anche significati diversi, dato che il marchio “CENTER” è costituito da un vocabolo che indica “il punto centrale di qualcosa”, mentre il marchio “CENTER SCHOCK” è un'espressione che, a causa della parte maggiormente distintiva “SHOCK”, evoca l'idea di una forte sensazione (uno choc) che il consumatore avvertirà quando masticherà il centro del chewing-gum.
2. Richieste finali
Accoglimento dell’impugnazione e conseguente integrale annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado nella causa T-16/08, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto CE della Corte di giustizia e dell’art. 113 del regolamento di procedura.
Soluzione della controversia, qualora consentito dallo stato degli atti, annullando la decisione della divisione di annullamento dell’UAMI 24 novembre 2005, sulla richiesta di annullamento n. 941 C 973065 e condanna della convenuta a sostenere tanto le spese sostenute dinanzi al Tribunale di primo grado ed alla Corte di giustizia quanto quelle insorte durante il procedimento di invalidità dinanzi all’UAMI, ai sensi dell’art. 122 del regolamento di procedura.
In via subordinata, qualora non consentito dallo stato degli atti, rinvio della causa al Tribunale di primo grado ai fini di una pronuncia conforme ai criteri vincolanti stabiliti dalla Corte di giustizia.
(1) GU L 11, pag. 1.
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