24.10.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 256/16
Ricorso proposto il 3 settembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda
(Causa C-355/09)
2009/C 256/30
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Oliver, A.-A. Gilly, agenti)
Convenuta: Irlanda
Conclusioni della ricorrente
—
dichiarare che, non avendo adottato i provvedimenti nazionali necessari per conformarsi agli artt. 10 e 12 del regolamento (CE), n. 273/2004 (1), non avendo comunicato detti provvedimenti ai sensi dell’art. 16 di tale regolamento e non avendo adottato i provvedimenti nazionali necessari per conformarsi agli artt. 26, n. 3, CE, e 31 del regolamento (CE), n. 111/2005 (2), l’Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del regolamento (CE), n. 273/2004, relativo ai precursori di droghe, e del regolamento (CE), n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi;
—
condannare l’Irlanda alle spese.
Motivi e principali argomenti
Gli Stati membri sono tenuti ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alle disposizioni dei regolamenti entro i termini di tempo previsti da questi ultimi e a notificare immediatamente detti provvedimenti alla Commissione. Il governo dell’Irlanda non ha adottato e non ha comunicato i provvedimenti richiesti per conformarsi agli artt. 10, 12 e 16 del regolamento (CE), n. 273/2004, relativo ai precursori di droghe. Il governo dell’Irlanda ha omesso altresì di adottare i provvedimenti conformemente agli artt. 26, n. 3, CE, e 31 del regolamento (CE), n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi.
(1) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 273, relativo ai precursori di droghe. GU L 47, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2004, n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi. GU L 22, pag. 1.
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