19.12.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 312/13
Impugnazione proposta l’11 settembre 2009 dall’Athinaïki Techniki AE avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado 29 giugno 2009, causa T-94/05, Athinaïki Techniki AE/Commissione delle Comunità europee
(Causa C-362/09 P)
2009/C 312/21
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Athinaïki Techniki AE (rappresentante: S. A. Pappas, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee, Athens Resort Casino AE Symmetochon
Conclusioni della ricorrente
—
Annullare l’ordinanza impugnata;
—
accogliere le conclusioni presentate in primo grado;
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente fonda la propria impugnazione su quattro motivi.
Secondo il primo motivo, il Tribunale avrebbe interpretato in modo errato la precedente giurisprudenza della Corte sulle condizioni di legittimità della revoca di un atto amministrativo. Per essere valida, infatti, la revoca presuppone che l'illegittimità dell'atto sia accertata e che la sua revoca sia effettuata entro un termine ragionevole. Orbene, nella fattispecie in esame la revoca dell'atto della Commissione sarebbe intervenuta oltre quattro anni dopo la sua adozione e in difetto di qualsivoglia motivazione.
Con il suo secondo motivo, l’Athinaïki Techniki sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto omettendo di statuire sulla questione dello sviamento di potere da essa sollevata. Infatti, ritirando la decisione controversa la Commissione aveva lo scopo non già di revocare l'atto di cui trattasi per rispetto del principio di legittimità, bensì di sottrarsi al sindacato dei giudici comunitari.
In terzo luogo, la ricorrente rileva che il suo interesse ad ottenere una sentenza di annullamento della decisione controversa della Commissione sussiste tutt’ora, contrariamente a quanto dichiarato nell'ordinanza impugnata. Le conseguenze della revoca dell'atto in questione da parte della Commissione non possono, infatti, limitarsi ad una semplice riapertura della procedura preliminare di esame. Dalla sentenza di annullamento discende l'obbligo per la Commissione sia di avviare la procedura formale di esame degli aiuti di Stato, sia di invitare lo Stato membro interessato a sopprimere o a modificare l'aiuto in causa. Il Tribunale avrebbe quindi commesso un errore di diritto ritenendo che l'unica conseguenza di un annullamento della decisione impugnata fosse l'obbligo di riaprire la procedura preliminare di esame.
Infine, la ricorrente ritiene che il Tribunale abbia disconosciuto l'autorità di cosa giudicata della sentenza della Corte nella causa connessa C-521/06 P. Infatti, da tale sentenza risulta che la Commissione non poteva permanere in uno stato di inerzia amministrativa nell'ambito della procedura di esame degli aiuti di Stato. Orbene, con la revoca della decisione impugnata, la Commissione, per l'appunto, sarebbe ricaduta in uno stato di inerzia e il Tribunale, non censurandola affatto, avrebbe commesso un ulteriore errore di diritto.
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