7.11.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 267/50
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice, Chancery Division (Inghilterra & Galles) il 14 settembre 2009 — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/Isaac International Limited
(Causa C-371/09)
2009/C 267/84
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
High Court of Justice, Chancery Division (Inghilterra & Galles)
Parti
Resistente: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs.
Convenuta: Isaac International Limited.
Questioni pregiudiziali
1)
Se, in condizioni come quelle della specie, in cui un importatore sia stabilito e operi in due Stati membri, importi le merci in uno Stato membro e le trasporti immediatamente in un secondo Stato membro, l’autorizzazione di destinazione particolare necessaria per ottenere l’esenzione dal dazio antidumping ai sensi dell’art. 14, lett. c), del regolamento della Commissione n. 88/97 (1) interessi più di un’autorità doganale ai fini dell’art. 292, n. 3, del regolamento della Commissione n. 2454/93 (2).
2)
Se, in condizioni come quelle della specie, in cui un importatore non ottenga l’autorizzazione necessaria per utilizzare il sistema della destinazione particolare di cui all’art. 14, lett. c), del regolamento della Commissione n. 88/97, l’esenzione dal dazio antidumping ai sensi dell’art. 212bis del regolamento del Consiglio n. 2913/92 (3) possa essere ciònonostante applicabile.
3)
Qualora la seconda questione venga risolta in senso affermativo, nel valutare se un operatore, in una situazione come quella della Isaac, abbia dato prova di manifesta negligenza,
a)
se il disposto di cui agli artt. 14, lett. c), del regolamento della Commissione n. 88/97 e 292, n. 3, del regolamento della Commissione n. 2454/93 sia sufficientemente chiaro nel senso che un operatore che abbia omesso di accertare, attraverso la consultazione della Gazzetta ufficiale, di non potere ottenere l’autorizzazione semplificata in considerazione dell’interessamento di più di due autorità doganali, debba essere considerato manifestamente negligente;
b)
In alternativa, qualora le disposizioni pertinenti possano essere considerate complesse, se un operatore, prima di effettuare le importazioni, sia tenuto a chiedere chiarimenti all’amministrazione finanziaria. Se la soluzione a tale questione dipenda dal fatto che l’operatore commerciale abbia ritenuto, soggettivamente ma erroneamente, che le disposizioni rilevanti fossero applicabili in modo inequivocabile;
c)
come debba essere classificata l’esperienza di un operatore in una situazione come quella della Isaac, la cui attività principale consiste nell’importazione di parti di bicicletta dalla Cina, il cui organico consta di cinque impiegati che si occupano di importazione e che ha effettuato 33 importazioni analoghe nell’arco di 16 mesi. In particolare, se un siffatto operatore debba essere considerato esperto;
d)
Se l’amministrazione finanziaria di uno Stato membro, nel valutare se un operatore, in una situazione come quella della Isaac, sia stato manifestamente negligente, siano autorizzate a fondasi sulla normativa pubblicata, ossia sulla UK Tariff che, sebbene disponibile per la consultazione gratuita presso taluni funzionari delle autorità fiscali e altre biblioteche pubbliche, sia disponibile esclusivamente su internet dietro pagamento di un abbonamento annuale.
(1) Regolamento (CE) della Commissione 20 gennaio 1997, n. 88, relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall'estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 (GU L 17, pag. 17).
(2) Regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1).
(3) Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario GU L 302 pag. 1).
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