21.11.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 282/30
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de Cassation (Francia) il 17 settembre 2009 — Josep Penarroja Fa/Procuratore generale presso la Cour de Cassation
(Causa C-373/09)
2009/C 282/51
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de Cassation (Francia)
Parti
Ricorrente: Josep Penarroja Fa
Convenuto: Procuratore generale presso la Cour de Cassation
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’art. 50 CE debba essere interpretato nel senso che può riguardare l’incarico di consulenza conferito, nell’ambito di una controversia pendente dinanzi a giudici nazionali, ad un professionista nominato dal giudice cui è sottoposta tale controversia, nelle condizioni descritte [nella decisione di rinvio].
2)
Se la nozione di partecipazione all’esercizio dei pubblici poteri, di cui all’art. 45, primo comma, CE, debba essere interpretata nel senso che è applicabile all’incarico di consulenza attribuito da un giudice francese conformemente alle disposizioni dei codici di procedura civile e di procedura penale, della legge 29 giugno 1971, n. 498, e del decreto 23 dicembre 2004, n. 1463.
3)
Se gli artt. 43 CE e 49 CE debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa, quale quella dettata dalla legge 29 giugno 1971, n. 498, e dal decreto 23 dicembre 2004, n. 1463, come modificati, che riserva l’iscrizione nell’Albo nazionale dei consulenti giudiziari e il titolo di consulente autorizzato dalla Corte di Cassazione a professionisti iscritti da almeno tre anni nell’albo istituito presso una Corte d’appello francese.
4)
Se l’art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva 2005/36/CE (1) debba essere interpretato nel senso che comprende l’espletamento di incarichi di perizie giudiziarie da parte di consulenti giudiziari autorizzati dalla Corte di Cassazione secondo le modalità previste dalla legge 29 giugno 1971, n. 498, e dal decreto 23 dicembre 2004, n. 1463, come modificati.
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255, pag. 22).
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