5.12.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 297/19
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Repubblica di Polonia) il 23 settembre 2009 — Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów/Tele2 Polska Sp. z o.o., attualmente Netia S.A.
(Causa C-375/09)
2009/C 297/25
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Najwyższy
Parti
Ricorrente: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Convenuto: Tele2 Polska Sp. z o.o., attualmente Netia S.A.
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’art. 5 del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (1) debba essere interpretato nel senso che un’autorità nazionale garante della concorrenza non può adottare decisioni di non constatazione del ricorso ad una prassi restrittiva della concorrenza ai sensi dell’art. 82 del Trattato, qualora in esito al procedimento dichiari che l’impresa in questione non ha violato il divieto di abuso di posizione dominante risultante da tale disposizione del Trattato.
2)
In caso di soluzione affermativa della prima questione, se, in una situazione in cui la legislazione nazionale per la tutela della concorrenza autorizza l’autorità garante della concorrenza a concludere il procedimento antimonopolistico — qualora si constati che il comportamento dell’impresa non viola il divieto ex art. 82 del Trattato — esclusivamente con l’adozione di una decisione di non constatazione di una prassi restrittiva della concorrenza, il disposto dell’art. 5, terza frase, del regolamento (CEE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 del trattato debba interpretarsi nel senso che costituisce il fondamento normativo diretto per l’adozione da parte di tale autorità di una «decisione sull’assenza di motivo per l’intervento da parte della medesima».
(1) GU L 1, pag. 1.
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