7.11.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 267/51
Ricorso proposto il 22 settembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Malta
(Causa C-376/09)
2009/C 267/85
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Alcover San Pedro, E. Depasquale, agenti)
Convenuta: Repubblica di Malta
Conclusioni della ricorrente
—
dichiarare che, non avendo eliminato i sistemi di protezione antincendio e gli estintori contenenti halon per usi non critici sulle navi e non avendo recuperato detti halon, la Repubblica di Malta è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 4, n. 4, punto v), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, n. 2037 (1), sulle sostanze che riducono lo strato di ozono;
—
condannare la Repubblica di Malta alle spese.
Motivi e principali argomenti
Dalle disposizioni degli artt. 4, n. 4, punto v), e 16 del regolamento, in combinato disposto con le disposizioni dell’art. 2 dell’atto di adesione, deriva che la Repubblica di Malta aveva l’obbligo di eliminare i sistemi di protezione antincendio e gli estintori contenenti halon entro il 1o maggio 2004, ad eccezione degli usi elencati nell’allegato VII al regolamento, e di recuperare detti halon mediante tecnologie adeguate.
In mancanza di qualsiasi informazione sulla circostanza che la Repubblica di Malta abbia eliminato i sistemi di protezione antincendio e gli estintori contenenti halon per usi non critici da tutte le navi elencate nella scheda allegata alla sua risposta alla lettera di diffida e abbia recuperato detti halon, la Commissione conclude che la Repubblica di Malta è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 4, n. 4, punto v), e 16 del regolamento.
(1) GU L 244, pag. 1
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