19.12.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 312/16
Ricorso proposto il 25 settembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese
(Causa C-383/09)
2009/C 312/26
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: O. Beynet e D. Recchia, agenti)
Convenuta: Repubblica francese
Conclusioni della ricorrente
—
dichiarare che la Repubblica francese, non avendo istituito un programma di misure che consenta una rigorosa tutela della specie Cricetus cricetus (criceto comune), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 12, n. 1, lett. d), della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (1);
—
condannare la Repubblica francese alle spese.
Motivi e principali argomenti
Con il suo ricorso, la Commissione europea contesta alla convenuta di non aver istituito, come richiesto dalle disposizioni dell’art. 12 della direttiva 92/43/CEE, un sistema di rigorosa tutela della specie Cricetus cricetus (criceto comune) in Alsazia, che costituisce l’area di ripartizione naturale di questa specie in Francia.
Secondo la ricorrente, i conteggi relativi al numero di tane dell’animale avrebbero dimostrato una notevole riduzione dei suoi esemplari negli ultimi anni, poiché il numero delle tane sarebbe passato da 1167 nel 2001 a 161 soltanto nel 2007. Ciò considerato, la specie, minacciata da pratiche agricole sfavorevoli e dalla pressione urbana, rischierebbe di scomparire completamente in tempi assai brevi.
Nel proprio ricorso, la Commissione riconosce che la convenuta, adottando misure relative all’urbanistica e alle pratiche agricole, ha tenuto conto di questi problemi, ma tali misure sarebbero del tutto insufficienti.
Da un lato, infatti, le tre zone di azione prioritarie, che sono le zone sulle quali si concentrano gli sforzi maggiori di salvaguardia della specie, coprirebbero soltanto una parte assai limitata del territorio che costituisce l’habitat naturale di quest’ultima, dato che i due terzi delle tane esistenti si troverebbero al di fuori di dette zone, le quali, di per sé, rappresenterebbero solo il 2 % delle terre favorevoli al criceto comune. Orbene, al fine di garantire un’utile copertura territoriale delle misure di tutela di questa specie, bisognerebbe almeno prendere come riferimento la presenza del criceto comune nel 1990 e non nel 2000.
Dall’altro lato, le misure di salvaguardia sarebbero di per sé assai insufficienti. Al riguardo, la Commissione lamenta, in particolare, la mancanza di chiarezza normativa riguardo all’area di riconquista del criceto. L’amministrazione nazionale, infatti, disporrebbe di un potere discrezionale troppo ampio nella concessione di deroghe per l’elaborazione di piani di urbanizzazione nei terreni abitati dai criceti e regnerebbe un’ampia incertezza intorno alle misure di compensazione adottate per tutelare tale specie.
(1) GU L 206, pag. 7.
Full & Egal Universal Law Academy