19.12.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 312/18
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Bruxelles (Belgio) il 30 settembre 2009 — Jhonny Briot/Randstad Interim, Sodexho SA, Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-386/09)
2009/C 312/29
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de travail de Bruxelles
Parti
Ricorrente: Jhonny Briot
Convenuti: Randstad Interim, Sodexho SA, Consiglio dell’Unione europea
Questioni pregiudiziali
1)
Se, qualora nell’ambito di un trasferimento di impresa ai sensi dell’art. 1, n. 1, della direttiva 2001/23 (1), risulti che l’entità trasferita, vale a dire la mensa di un’istituzione comunitaria, utilizzava un numero elevato di lavoratori interinali in virtù di un contratto-quadro stipulato con diverse società di lavoro interinale, la società di lavoro interinale, o in mancanza, l’istituzione sotto il controllo e la direzione della quale i lavoratori interinali svolgevano il loro lavoro, debba essere considerata un datore di lavoro cedente a sensi dell’art. 2, n. 1, lett. a), di tale direttiva.
Se, nell’ipotesi in cui non possa riconoscersi la qualità di datore di lavoro cedente né alla società di lavoro interinale, né all’impresa utilizzatrice, si debba considerare che i lavoratori interinali non possono beneficiare delle garanzie offerte dalla direttiva 2001/23.
2)
Se l’art. 4, n. 1, della direttiva 2001/23/CE, debba essere interpretato nel senso che il mancato rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato dei lavoratori interinali, dovuto al trasferimento dell’attività alla quale essi erano assegnati, viola il divieto previsto da tale disposizione, di modo tale che tali lavoratori interinali devono essere considerati ancora a disposizione dell’utilizzatore alla data del trasferimento.
3)
Se l’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/23/CE, eventualmente in combinato disposto con l’art. 2, n. 2, lett. c), debba essere interpretato nel senso che impone al cessionario di mantenere un rapporto di lavoro con i lavoratori interinali che erano assegnati all’attività oggetto del trasferimento o che devono essere considerati ancora a disposizione dell’utilizzatore alla data del trasferimento.
In caso di soluzione affermativa di tale questione, se l’art. 3, n. 1, debba essere interpretato nel senso che impone la conclusione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato nell’ipotesi in cu il cessionario non sia una società di lavoro interinale e non possa stipulare un contratto di lavoro interinale.
(1) Direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82, pag. 16).
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