19.12.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 312/18
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Mercantil n. 1 de Santa Cruz de Tenerife (Spagna) il 1o ottobre 2009 — Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA)/Magnatrading SL
(Causa C-387/09)
2009/C 312/30
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado Mercantil n. 1 de Santa Cruz de Tenerife
Parti
Ricorrente: Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA)
Convenuta: Magnatrading SL
Questioni pregiudiziali
1)
Se la nozione di «equo compenso» di cui all’art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29/CE (1) costituisca una nuova nozione di diritto comunitario che richiede un’interpretazione uniforme in tutti gli Stati membri della Comunità europea.
2)
Nel caso in cui la questione sub 1) riceva una risposta affermativa,
2.1.
se, qualora esista un sistema nazionale di equa remunerazione per copia privata che è stato messo in atto prima dell’entrata in vigore della direttiva 2001/29/CE, le disposizioni nazionali debbano essere interpretate «conformemente» alla nuova nozione di «equo compenso», adottata in epoca successiva all’entrata in vigore della direttiva medesima;
2.2.
se, al fine di determinare i dispositivi soggetti al pagamento dell’equo compenso e l’importo di quest’ultimo, si debba tenere conto della portata dell’eccezione per copia privata prevista dall’art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva, nonché dei criteri contenuti nel trentacinquesimo «considerando» di tale strumento normativo; e, in caso di risposta affermativa, se risulti conforme alla nozione comunitaria di «equo compenso per copia privata»: a) imporre il pagamento del detto compenso sui dispositivi destinati alla realizzazione di fini personali e professionali diversi dalla «copia privata» e/o b), stabilire un importo forfettario senza tenere conto dell’uso dei dispositivi in questione per copia privata né del danno che possa derivare dal detto uso, imponendo il pagamento del compenso in oggetto anche alle situazioni in cui il danno non sussiste o è minimo.
2.3.
Se sia conforme all’art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29/CE un sistema che, stabilendo una limitazione per copia privata, impone un obbligo generale di pagare l’equo compenso in relazione a determinate categorie di apparecchi o supporti (per esempio dischi informatici registrabili CD-R e DVD-R dati) a prescindere dal fatto che siano acquistati da persone fisiche per uso privato o da persone fisiche per uso professionale, per organizzare o conservare le proprie informazioni o in esecuzione di obblighi di legge, ovvero da persone giuridiche che non potrebbero in nessun caso beneficiare dell’eccezione per copia privata.
3)
In caso di soluzione negativa della prima questione, se ciò significhi:
3.1.
che gli Stati membri sono pienamente liberi di stabilire i criteri e i meccanismi in base ai quali devono essere determinati i dispositivi soggetti al pagamento dell’equo compenso per copia privata e del relativo importo, oppure se tale libertà incontri determinati limiti e, in tal caso, quali;
3.2.
che gli Stati membri hanno il diritto di autorizzare i terzi, privati, a riscuotere un prelievo su opere che sono state volontariamente cedute dagli autori alla società, tramite licenza, o se, invece, siffatta facoltà incontri determinati limiti e, in tal caso, quali;
3.3.
che gli Stati membri hanno il diritto di autorizzare i terzi, privati, a riscuotere un prelievo dagli utenti, i quali agiscono nel rispetto di una norma vincolante di diritto pubblico, o se, invece, siffatta facoltà incontri determinati limiti e, in tal caso, quali.
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10).
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