19.12.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 312/20
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus Miesto 1 Apylinkės Teismas (Repubblica di Lituania) il 2 ottobre 2009 — Malgožata Runevič-Vardyn e Łukasz Paweł Wardyn/Governo municipale della Città di Vilnius, Ministero della Giustizia della Repubblica di Lituania, Commissione statale per la lingua lituana e Ufficio anagrafe e stato civile del Dipartimento giuridico del Governo municipale della Città di Vilnius
(Causa C-391/09)
2009/C 312/33
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Vilniaus Miesto 1 Apylinkės Teismas
Parti
Ricorrente: Malgožata Runevič-Vardyn e Łukasz Paweł Wardyn
Convenuti: Governo municipale della Città di Vilnius, Ministero della Giustizia della Repubblica di Lituania, Commissione statale per la lingua lituana e Ufficio anagrafe e stato civile del Dipartimento giuridico del Governo municipale della Città di Vilnius
Questioni pregiudiziali
1)
Se, alla luce di quanto disposto dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/43/CE (1), che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, l’art. 2, n. 2, lett. b) di tale direttiva debba essere interpretato nel senso che vieta agli Stati membri di discriminare indirettamente singoli in base alla loro origine etnica quando vi sia una normativa nazionale che stabilisce che i nomi e i cognomi delle persone possono essere scritti in documenti attestanti lo stato civile utilizzando unicamente le lettere della lingua ufficiale.
2)
Se, alla luce di quanto disposto dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/43/CE, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, l’art. 2, n. 2, lett. b) di tale direttiva debba essere interpretato nel senso che vieta agli Stati membri di discriminare indirettamente singoli in base alla loro origine etnica quando vi sia una normativa nazionale che stabilisce che i nomi e i cognomi di singoli di diversa origine o diversa nazionalità devono essere scritti, in documenti attestanti lo stato civile, utilizzando le lettere dell’alfabeto latino ma non i segni diacritici, le legature o altre modificazioni relative alle lettere di tale alfabeto che sono usate in svariate lingue.
3)
Se, alla luce dell’art. 18, n. 1, del Trattato che istituisce la Comunità Europea, il quale stabilisce che ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, e alla luce dell’art. 12 CE, primo comma, il quale vieta la discriminazione in base alla nazionalità, tali disposizioni devono essere interpretate nel senso che vietano agli Stati membri di disporre in una normativa nazionale che i nomi e i cognomi delle persone possano essere scritti in documenti attestanti lo stato civile unicamente utilizzando le lettere della lingua ufficiale.
4)
Se, alla luce dell’art. 18, n. 1, del Trattato che istituisce la Comunità Europea, il quale stabilisce che ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, e alla luce dell’art. 12 CE, primo comma, il quale vieta la discriminazione in base alla nazionalità, tali disposizioni devono essere interpretate nel senso che vietano agli Stati membri di disporre in una normativa nazionale che i nomi e i cognomi delle persone di diversa origine o diversa nazionalità devono essere scritti, in documenti attestanti lo stato civile, utilizzando le lettere dell’alfabeto latino ma non i segni diacritici, le legature o altre modificazioni relative alle lettere di siffatto alfabeto che sono usate in svariate lingue.
(1) GU L 180, del 19.7.2009, pag. 22.
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