16.1.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 11/14
Impugnazione proposta il 3 ottobre 2009 dall’Evropaïki Dynamiki-Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 2 luglio 2009, causa T-279/06, Evropaïki Dynamiki-Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Banca centrale europea BCE
(Causa C-401/09 P)
2010/C 11/25
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Evropaïki Dynamiki-Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (rappresentanti: N. Korogiannakis e M. Dermitzakis, dikigoroi)
Altra parte nel procedimento: Banca centrale europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale di primo grado;
—
annullare la decisione della Banca centrale europea di respingere l’offerta della ricorrente e di attribuire il contratto all’aggiudicatario;
—
condannare la BCE a versare alla ricorrente le spese legali e di altro tipo sostenute in relazione al procedimento iniziale anche nel caso in cui la presente impugnazione fosse respinta, nonché le spese del presente procedimento, nel caso l'impugnazione fosse accolta.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente fa valere che l’eccezione di irricevibilità, proposta assieme al controricorso, avrebbe dovuto essere dichiarata irricevibile perché non conforme all’art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale che prevede espressamente che tale eccezione deve essere proposta “con atto separato”. La ricorrente fa inoltre valere che, accogliendo l’eccezione di irricevibilità ed omettendo di pronunciarsi sugli argomenti della ricorrente relativi all’eccezione, il Tribunale ha violato l’art. 36 dello Statuto della Corte.
Ad avviso della ricorrente, il Tribunale ha errato nel ritenere che poiché l’offerta della Evropaïki Dynamiki non poteva essere accolta quest’ultima non avesse un interesse ad agire per chiedere un riesame della decisione dell’amministrazione aggiudicatrice. La ricorrente sostiene anche che il Tribunale ha erroneamente considerato che fosse necessario che la ricorrente ottenesse una Arbeitnehmerüberlassungsgenehmigung (AÜG) per poter offrire legalmente i propri servizi.
Infine, la ricorrente fa valere che il Tribunale ha omesso di applicare le disposizioni legali rilevanti relative all’obbligo dell’amministrazione aggiudicatrice di motivare la propria decisione.
Full & Egal Universal Law Academy