19.12.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 312/25
Ricorso proposto il 20 ottobre 2009 — Commissione della Comunità europee/Repubblica di Finlandia
(Causa C-405/09)
2009/C 312/40
Lingua processuale: il finlandese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Caeiros, M. Huttunen, agenti)
Convenuta: Repubblica di Finlandia
Conclusioni della ricorrente
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Dichiarare che la Repubblica di Finlandia ha omesso di adempiere gli obblighi derivantile dagli artt. 2, 6 e 9-11 dei regolamenti (CE, Euratom) n. 1552/89 (1) e (CE, Euratom) n. 1150/2000 (2) nonché dall’art. 220 del regolamento (CEE) n. 2913/92 (3), in quanto le autorità finlandesi hanno osservato la prassi amministrativa secondo cui le risorse proprie sono accertate solo dopo che al debitore del dazio è stato accordato un termine di almeno14 giorni durante il quale può presentare le osservazioni relative al caso. Pertanto le autoprità finlandesi non hanno rispettato i termini previsti per l’accredito delle risorse proprie in occasione, della riscossione ex post dei dazi, con la conseguenza di ritardare il pagamento alla Comunità delle risorse proprie in questione;
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condannare la Repubblica di Finlandia alle spese.
Motivi e principali argomenti
1)
La Commissione ha proposto avverso la Repubblica di Finlandia un ricorso che riguarda l’osservanza degli artt. 2, 6 e 9-11 dei regolamenti (CEE, Euratom) n. 1552/89 e (CE, Euratom) n. 1150/2000 sulle risorse proprie delle Comunità nonché l’art. 220 del codice doganale comunitario (CEE) n. 2913/92. Trattasi della questione quale sia il momento in cui i dazi riscossi ex post dalle autorità doganali vadano iscritti sul conto delle risorse proprie della Comunità, cioè quando la Comunità ottiene a sua disposizione i dazi raccolti dallo Stato membro.
2)
Secondo la Commissione la Finlandia viola, in caso di riscossione ex post di un debito doganale, i regolamenti sulle risorse proprie ed il codice doganale comunitario poiché le autorità finlandesi accordano al debitore un termine di almeno 14 giorni per presentare le sue osservazioni prima di adottare la decisione definitiva di riscossione ex post. A causa di tale procedimento che garantisce il diritto di essere sentiti, viene ritardato l’accredito sul conto delle risorse proprie della Comunità.
(1) Regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1).
(2) Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1).
(3) Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).
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