16.1.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 11/16
Ricorso proposto il 22 ottobre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica
(Causa C-407/09)
2010/C 11/27
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Contù-Durande e M. Rochaud-Joët)
Convenuta: Repubblica ellenica
Conclusioni della ricorrente
La Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di
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dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le misure necessarie ai fini dell’esecuzione della sentenza emanata dalla Corte il 18 luglio 2007, nella causa C-26/07, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell’art. 228, n. 1, CE,
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disporre che la Repubblica ellenica versi alla Commissione, sul conto “Risorse proprie della Comunità europea”, la pena pecuniaria chiesta, pari a EUR 72 532,80 per ogni giorno di ritardo nell’adozione delle misure necessarie ai fini dell’attuazione della sentenza pronunciata dalla Corte nella causa C-26/07, a far data dal giorno della pronuncia della sentenza nel presente ricorso, sino al giorno in cui sarà stata eseguita la sentenza pronunciata nella causa C-26/07,
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disporre che la Repubblica ellenica versi alla Commissione, sul conto “Risorse proprie della Comunità europea”, l’importo forfettario di EUR 10 512 per ogni giorno di ritardo a far data dal giorno di pronuncia della sentenza nella causa C-26/07, sino alla data della pronuncia della sentenza nel presente ricorso, ovvero sino alla data di adozione delle misure necessarie ai fini dell’attuazione della sentenza nella causa C-26/07, se questa si verificasse precedentemente,
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condannare Repubblica ellenica alle spese.
Motivi e principali argomenti
Nella specie, la Repubblica ellenica non ha ancora adottato le misure legislative necessarie per trasporre la direttiva 2004/80/CE nell’ordinamento giuridico greco.
Di conseguenza, risulta evidente che la Repubblica ellenica non ha ancora adottato le misure imposte per l’esecuzione della decisione della Corte 18 luglio 2007 nella causa C-26/07, Commissione/Repubblica ellenica.
Ai sensi dell’art. 228, n. 2, secondo comma, secondo periodo, del Trattato CE, la Commissione determina, nel ricorso, l’importo della somma forfettaria e/o della penalità da versare da parte dello Stato membro in questione che la Commissione stessa consideri adeguato alle circostanze. Nel caso di specie, la Commissione ha stabilito di chiedere alla Corte una pena pecuniaria e una somma forfettaria.
La Commissione, sul fondamento dei principi e dei metodi di calcolo determinati nella comunicazione del 13 dicembre 2005, prende in considerazione tre criteri fondamentali ai fini della determinazione dell’importo chiesto: a) la gravità dell’infrazione; b) la durata dell’infrazione; c) la necessità di assicurare che la sanzione pecuniaria abbia carattere dissuasivo.
L’analisi dell’applicazione pratica di tali criteri nel caso in esame induce a ritenere che la durata dell’infrazione e le sue conseguenze sugli interessi privati e pubblici siano rilevanti e giustifichino l’imposizione delle sanzioni pecuniarie chieste.
Come risulta da quanto esposto dalla Commissione relativamente all’applicazione pratica della direttiva, tutti gli Stati membri, tranne la Grecia, hanno trasposto la direttiva nel proprio ordinamento giuridico interno e forniscono la tutela richiesta dalla direttiva.
L’omessa trasposizione della direttiva nell’ordinamento giuridico greco impedisce l’attuazione dell’obiettivo fondamentale della libera circolazione delle persone in uno spazio unitario di libertà, di sicurezza e di giustizia. Le conseguenze sugli interessi di carattere generale e individuale, di conseguenza, sono estremamente rilevanti.
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