30.1.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 24/20
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia) il 28 ottobre 2009 — Vasiliki Stylianou Vandorou/Ypourgos Ethnikis Paideias kai Thriskevmaton (Ministro della Pubblica istruzione e dei Culti religiosi)
(Causa C-422/09)
2010/C 24/35
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Symvoulio tis Epikrateias
Parti
Ricorrente: Vasiliki Stylianou Vandorou
Convenuto: Ypourgos Ethnikis Paideias kai Thriskevmaton (Ministro della Pubblica istruzione e dei Culti religiosi)
Questioni pregiudiziali
Se, ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19), nella versione in vigore dopo la sua modifica con l’art. 1, n. 3, della direttiva 2001/19/CE (GU L 206), e prima della sua abrogazione con l’art. 62 della direttiva 2005/36/CE (GU L 255), per «esperienza professionale», presa in considerazione dall’autorità nazionale competente per valutare se le competenze acquisite dall’interessato attraverso tale esperienza siano idonee a colmare, in tutto o in parte, la differenza sostanziale tra le materie su cui verte la formazione seguita dall’interessato nello Stato membro di provenienza e le materie rientranti nel diploma richiesto nello Stato membro ospitante, si intenda anche l’esperienza che presenta cumulativamente le seguenti caratteristiche: a) è stata acquisita dall’interessato dopo il conseguimento del diploma che gli garantisce l’accesso ad una determinata professione regolamentata nello Stato membro di provenienza; b) è stata acquisita con l’esercizio nello Stato membro ospitante di un’attività professionale che, se non coincide con la professione regolamentata, al cui diritto di esercizio nello Stato membro ospitante si riferisce la domanda presentata in base alla direttiva 89/48/CEE dall’interessato (il quale non può d’altronde esercitare legittimamente tale professione nello Stato membro ospitante prima dell’accoglimento della domanda di cui trattasi), costituisce tuttavia, secondo la valutazione nel merito compiuta dall’autorità nazionale competente per la decisione sulla domanda, un’attività professionale che appare collegata con tale professione regolamentata e c) secondo la valutazione nel merito di detta autorità nazionale è considerata come idonea, grazie al menzionato collegamento, a colmare almeno in parte le sostanziali differenze tra le materie apprese dall’interessato nel corso della sua formazione nello Stato membro di provenienza e le materie comprese nel corrispondente diploma dello Stato membro ospitante.
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