30.1.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 24/21
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia) il 28 ottobre 2009 — Christina Ioanni Toki/Ypourgos Ethnikis Paideias kai Thriskevmaton (Ministro della Pubblica istruzione e dei Culti religiosi)
(Causa C-424/09)
2010/C 24/37
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Symvoulio tis Epikrateias
Parti
Ricorrente: Christina Ioanni Toki
Convenuto: Ypourgos Ethnikis Paideias kai Thriskevmaton (Ministro della Pubblica istruzione e dei Culti religiosi)
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’art. 3, lett. b), della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19), nel testo in vigore prima della sua abrogazione avvenuta con l’art. 62 della direttiva 2005/36/CE (GU L 255), debba essere interpretato nel senso che il meccanismo di riconoscimento previsto nella disposizione in parola si applica ai casi in cui nello Stato membro di provenienza la professione di cui trattasi è regolamentata nel senso attribuito a tale nozione dall’art. 1, lett. d), secondo comma, della direttiva, ma l’interessato non è membro a pieno titolo dell’associazione o organizzazione che soddisfa i requisiti del comma precedente e, in caso di soluzione affermativa della prima questione,
2)
Se ai sensi dell’art. 3, lett. b), della direttiva 89/48/CEE, con esercizio a tempo pieno di una professione nello Stato membro di provenienza si intenda l’esercizio, a titolo indipendente o dipendente, di quella professione per cui viene presentata nello Stato membro ospitante una domanda di autorizzazione ai sensi della direttiva 89/48/CEE, o se possa intendersi anche la ricerca scientifica collegata all’attività in campo scientifico svolta presso un istituto essenzialmente senza fini di lucro.
Full & Egal Universal Law Academy