30.1.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 24/21
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia) il 28 ottobre 2009 — Vasileios Alexandros Giankoulis/Ypourgos Ethnikis Paideias kai Thriskeumaton (Ministro della Pubblica istruzione e dei culti religiosi)
(Causa C-425/09)
2010/C 24/38
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Symvoulio tis Epikrateias
Parti
Ricorrente: Vasileios Alexandros Giankoulis
Convenuto: Ypourgos Ethnikis Paideias kai Thriskeumaton (Ministro della Pubblica istruzione e dei culti religiosi)
Questioni pregiudiziali
Se la nozione di «esperienza professionale» contenuta nell’art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19), nella versione in vigore dopo la sua modifica con l’art. 1, n. 3, della direttiva 2001/19/CE (GU L 206), e prima della sua abrogazione con l’art. 62 della direttiva 2005/36/CE (GU L 255), corrisponda alla nozione di «esperienza professionale», la cui definizione è contenuta nell’art. 1, lett. e), della medesima direttiva, e possa essere intesa come l’esperienza che presenta cumulativamente le seguenti caratteristiche: a) è stata acquisita dall’interessato dopo il conseguimento del diploma che gli garantisce l’accesso ad una determinata professione regolamentata nello Stato membro di provenienza; b) è stata acquisita con l’esercizio della professione a cui si riferisce la domanda presentata ai sensi della direttiva 89/48/CEE (v. i termini di «the profession concerned», «la profession concernée» e «der betreffende Beruf», impiegati rispettivamente nella versione in lingua inglese, francese e tedesca della direttiva) e c) l’attività professionale in parola è stata esercitata legittimamente, cioè nel rispetto dei termini e delle condizioni della normativa pertinente nello Stato membro in cui ha avuto luogo, così da escludere che venga presa in considerazione l’esperienza acquisita nella professione in questione nello Stato membro ospitante prima dell’accoglimento della domanda, poiché nello Stato membro ospitante la professione in questione non può essere esercitata legittimamente prima dell’accoglimento della domanda (con riserva ovviamente dell’applicazione dell’art. 5 della direttiva, che consente, a talune condizioni — per il compimento di una formazione professionale che non si è svolta nello Stato membro di provenienza — l’esercizio della professione nello Stato membro ospitante sotto la guida di un professionista qualificato).
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