30.1.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 24/22
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 29 ottobre 2009 — Union Syndicale «Solidaires Isère»/Premier ministre, Ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, Ministre de la santé et des sports
(Causa C-428/09)
2010/C 24/40
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d’État
Parti
Ricorrente: Union Syndicale «Solidaires Isère»
Convenuti: Premier ministre, Ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, Ministre de la santé et des sports
Questioni pregiudiziali
1)
Se la direttiva [2003/88] (1) si applichi ai lavoratori occasionali e stagionali che siano occupati per ottanta giorni lavorativi annui in centri di vacanze e di svago;
2)
Nel caso la risposta a tale questione sia affermativa, se:
a)
tenuto conto dell’obiettivo della direttiva, che, ai sensi del suo art. 1, n. 1, è quello di stabilire prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, l’art. 17 debba essere interpretato nel senso che esso consente:
—
sia, ai sensi del suo n. 1, di considerare l’attività occasionale e stagionale dei titolari di un contratto di impegno educativo come rientrante nell’ambito di quelle per le quali «la durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata e/o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi»,
—
sia, ai sensi del suo n. 3, lett. b), di considerarla tra le «attività di guardia, sorveglianza e permanenza caratterizzate dalla necessità di assicurare la protezione dei beni e delle persone»;
b)
se, in quest’ultimo caso, le condizioni stabilite al n. 2, in termini di «periodi equivalenti di riposo compensativo» o di «protezione appropriata» concessi ai lavoratori interessati, possano ritenersi soddisfatte da una disposizione che limita a ottanta giorni lavorativi annui in centri di vacanza e di svago l’attività dei titolari dei contratti controversi.
(1) Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).
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