30.1.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 24/29
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgio) il 17 novembre 2009 — Koninklijke Philips Electronics NV/Lucheng Meijing Industrial Company Ltd e a.
(Causa C-446/09)
2010/C 24/54
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen
Parti
Ricorrente: Koninklijke Philips Electronics NV
Convenuti: Lucheng Meijing Industrial Company Ltd e a.
Questione pregiudiziale
Se l’art. 6, n. 2, lett. b) del regolamento 22 dicembre 1994, n. 3295/94 (1), (il precedente regolamento doganale) costituisca una norma di diritto comunitario uniformato, che si impone al Tribunale dello Stato membro che, ai sensi dell’art. 7 del regolamento, viene adito dal titolare del diritto e se questa disposizione comporti che il Tribunale nella sua valutazione non possa tenere conto della posizione doganale di custodia temporanea/transito, ma debba applicare la finzione che le merci siano state prodotte nello Stato membro medesimo, e quindi, applicando il diritto di quello Stato membro, debba stabilire se queste merci violano il diritto di proprietà intellettuale di cui trattasi.
(1) Regolamento (CE) n. 3295/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione e il vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative (GU L 341, pag. 8).
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