30.1.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 24/30
Impugnazione proposta il 18 novembre 2009 dalla Royal Appliance International GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 15 settembre 2009, causa T-446/07, Royal Appliance International GmbH/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli); altre parti nel procedimento: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH
(Causa C-448/09 P)
2010/C 24/56
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Royal Appliance International GmbH (rappresentanti: avv.ti K.-J. Michaeli e M. Schork)
Altre parti nel procedimento:
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Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
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BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede di:
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annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea 15 settembre 2009, causa T-446/07;
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annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 3 ottobre 2007, pratica R 572/2006-4;
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condannare il convenuto e l’interveniente a sopportare le proprie spese nonché quelle da essa sostenute tanto nel giudizio di primo grado quanto nel ricorso di impugnazione.
Motivi e principali argomenti
La presente impugnazione è diretta contro la sentenza del Tribunale mediante la quale è stata confermata la decisione della commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno 3 ottobre 2007. Il Tribunale e la commissione di ricorso ritengono che tra il marchio tedesco fatto valere in sede di opposizione «sensixx» e il marchio richiesto «Centrixx» sussista, con riferimento al prodotto «aspirapolveri», rischio di confusione. Il marchio fatto valere in sede di opposizione sarebbe stato, a tutti i fini giuridici, cancellato, per il prodotto «aspirapolveri», dopo il giorno della decisione della commissione di ricorso e prima della trattazione dinanzi al Tribunale. Il Tribunale avrebbe respinto una domanda di sospensione immediatamente inoltrata e avrebbe considerato giuridicamente irrilevante il decadere del marchio fatto valere in sede di opposizione, in quanto tale circostanza non sarebbe ricaduta nel contesto sostanziale e giuridico della controversia di cui la commissione era investita e, pertanto, non avrebbe dovuto essere presa in considerazione neanche dal Tribunale.
La ricorrente nel ricorso di impugnazione è dell’opinione che il Tribunale abbia travisato i presupposti giuridici dei motivi di sospensione di cui all’art. 77 del suo regolamento di procedura, in quanto non avrebbe considerato la decadenza del marchio fatto valere in sede di opposizione. La modifica, in questo caso decisiva, delle circostanze in fatto riguarderebbe la validità del marchio fatto valere in sede di opposizione, su cui la ricorrente nel giudizio di impugnazione non potrebbe influire. Tale modifica farebbe venir meno il motivo di opposizione avverso la richiesta di registrazione del marchio ed avrebbe dovuto essere obbligatoriamente considerata. Questa implicazione deriverebbe dal fondamentale diritto di proprietà della ricorrente, diritto che includerebbe anche la registrazione del marchio. In conseguenza del suo diniego di prendere in considerazione la precedente decisione di cancellazione dell’Oberlandesgericht München relativa al marchio fatto valere in sede di opposizione, il Tribunale avrebbe valutato la somiglianza dei segni commerciali in cui consistono i due marchi, uno dei quali era, al momento della decisione, quasi completamente privo di validità. Esso avrebbe violato, in tal modo, l’art. 45 del regolamento sul marchio comunitario (in prosieguo: il «regolamento sul marchio comunitario»), in quanto non sarebbero più sussistiti diritti dei terzi al momento della decisione del Tribunale, atteso che la cancellazione del marchio fatto valere in sede di opposizione era già sostanzialmente certa. Gli stessi giudici comunitari avrebbero ammesso eccezioni al divieto di prendere in esame circostanze in fatto nuove, in quanto avrebbero stabilito che le decisioni giurisdizionali dei giudici nazionali avrebbero potuto essere considerate anche qualora fossero state introdotte per la prima volta nel procedimento dinanzi al Tribunale. Ciò dovrebbe in particolare accadere qualora la ricorrente nel giudizio di impugnazione non possa influire sul momento della decisione della commissione di ricorso, la quale, come in questo caso, sarebbe stata emessa poco prima dello scadere del periodo di sospensione dell’utilizzo, in quanto il momento della pronuncia della decisione risiede soltanto nella discrezionalità della commissione. Una decisione basata su una motivazione in tal modo arbitraria sulla registrazione del marchio sarebbe in contrasto con il senso e con lo scopo del diritto comunitario dei marchi.
La ricorrente censura, inoltre, l’errata applicazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento sul marchio comunitario. Il Tribunale avrebbe soddisfatto in misura insufficiente il suo obbligo di valutazione e di motivazione. Esso non avrebbe, così, considerato le circostanze rilevanti relative ai prodotti qui in esame e il loro effetto sul consumatore, applicando quindi erronei criteri di valutazione sulla questione relativa al grado di attenzione e alla somiglianza dei prodotti. Il Tribunale non avrebbe ponderato equamente gli aspetti comuni e le differenze tra i marchi nella questione della loro somiglianza ed avrebbe, quindi, preso le mosse, in particolare nella valutazione della loro somiglianza per quanto attiene alla forma scritta, da aspetti irrilevanti tra essi comuni. Esso non avrebbe considerato la pronuncia del marchio di cui si chiede la registrazione nel traffico commerciale tedesco qui rilevante ed avrebbe rafforzato il profilo del conflitto fatto valere nella causa nel contesto della valutazione della somiglianza fonetica e concettuale soltanto in quanto avrebbe accolto il collegamento al termine «center», ma avrebbe negato un’associazione a tale concetto. Esso avrebbe trascurato regole fondamentali della percezione fonetica, in quanto avrebbe ammesso, per la terminazione «xx», una pronuncia particolarmente sonora ed avrebbe travisato l’argomento controverso, presupponendo che la ricorrente abbia attribuito ad entrambi i marchi un chiaro significato. Da ultimo, il Tribunale avrebbe esaminato erroneamente i presupposti del rischio di confusione, in quanto non avrebbe affrontato il problema del grado di attenzione suscitato nel commercio al momento della vendita ed avrebbe quindi accolto erroneamente la tesi di un’equiparazione delle percezioni visiva e sonora.
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