30.1.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 24/34
Ricorso proposto il 20 novembre 2009 dalla Repubblica italiana avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 4 settembre 2009 nella causa T-211/05, Repubblica italiana/Commissione delle Comunità europee
(Causa C-458/09 P)
2010/C 24/63
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: G. Palmieri, agente)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni
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Accogliere il presente ricorso;
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Annullare la sentenza del 4 settembre 2009 pronunciata dal Tribunale nella causa T-211/05 (Repubblica italiana contro Commissione), notificata con lettera raccomandata 4.9.2009 n. 405966 ricevuta l'8.9.2009 e, conseguentemente, la decisione 16 marzo 2005 numero C(2005)591 fin relativa all'aiuto di Stato C8/2004 (ex NN164/2003), avente ad oggetto il regime di aiuti cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di società recentemente quotate in borsa.
Motivi e principali argomenti
. Violazione degli art. 10 e 13 regolamento 659/99 (1) («procedura aiuti di Stato»), 88 n. 2 CE e del principio del contraddittorio. Manifesto errore di valutazione dei documenti.
Il Tribunale ha ritenuto che le note dell'ottobre e del dicembre 2003 inviate dalla Commissione all'Italia realizzassero una effettiva discussione preliminare sulle misure introdotte dal decreto legge 326/2003. Il Tribunale non ha considerato che tali note consistevano solo in richieste generiche e nell'affermazione negativa di «non poter escludere» che le misure contenessero aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune.
Violazione del principio del contraddittorio.
Nella decisione di avvio dell'indagine formale la Commissione aveva ravvisato la selettività delle misure nella circostanza che le agevolazioni fiscali previste escludevano le società non stabilite in Italia. Nella decisione finale ha invece ritenuto che le misure erano selettive perché le agevolazioni fiscali giovavano in misura maggiore alle società stabilite in Italia, in quanto tassate sull'imponibile mondiale, rispetto alle società comunitarie, che in Italia sono tassate sul solo imponibile realizzato in tale Stato membro. La Commissione non ha mai avvertito il Governo italiano di questo cambiamento di impostazione e non lo ha messo in condizione di presentare osservazioni al riguardo. Il Tribunale ha errato nel ritenere legittimo l'operato della Commissione.
Violazione dell'art. 87 n. 1 CE
In ogni caso, non può essere considerata selettiva una agevolazione, come quella in discussione, a cui sono ammesse tutte le società, sia italiane che comunitarie, in possesso dei requisiti per quotarsi in un mercato regolamentato dell'Unione europea. Il maggiore beneficio per le società italiane dipende dal sistema fiscale, che prevede la tassazione in base al criterio della residenza; ma una semplice differenza di entità del beneficio tra soggetti parimenti inclusi nella misura di agevolazione non può determinarne il carattere selettivo. Il Tribunale ha errato nel considerare che la selettività possa consistere anche in tale differenza.
Violazione dell'art. 87 n. 1 CE. Difetto di motivazione
Il Tribunale ha errato nel considerare selettiva la misura in quanto non tutte le società vi sono ammesse. Vi sono infatti ammesse tutte le società che possiedano i requisiti per quotarsi in un mercato regolamentato. Inoltre, la scelta di quotarsi comporta rilevantissimi oneri strutturali, a cui sono estranee le società che non si quotano. La selezione dei soggetti ammessi avviene su queste basi oggettive, e l'agevolazione è coerente e connessa con la diversa situazione dei costi a livello strutturale in cui si trovano le due categorie di società. Ciò comporta che la misura è di applicazione generale e non selettiva. Il Tribunale, comunque, non ha adeguatamente motivato riguardo alle prove fornite dall'Italia a questo proposito.
Violazione dell'art. 87 n. 1 CE
Il Tribunale ha errato nel ritenere che le misure sono comunque selettive in considerazione della loro breve durata, che esclude le società che decidano di quotarsi in un momento successivo. La durata temporanea dell'agevolazione si spiega infatti con gli equilibri di bilancio e con il carattere sperimentale delle misure, ma non incide sulla loro struttura, che è il solo criterio alla stregua del quale valutare se esse siano o meno selettive.
Violazione dell'art. 87 n. 3 lett. c) CE. Difetto di motivazione
Le misure, anche se considerate aiuti di Stato, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 87 n. 3 lett. c), in quanto aiuti all'investimento per la realizzazione di un'attività particolare. Il Tribunale ha errato nel considerarle aiuti al funzionamento, ignorando il carattere permanente degli effetti che la quotazione produce nella struttura e nell'operatività delle società, e nel non considerare che l'incremento delle quotazioni in mercati regolamentati costituisce un'attività considerata meritevole di promozione, anche a livello comunitario. Il Tribunale avrebbe quindi dovuto censurare la Commissione per avere esercitato la propria discrezionalità in materia senza basarsi su un corretto accertamento dei fatti.
(1) JO L 83, p. 1
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