30.1.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 24/36
Ricorso proposto il 20 novembre 2009 da Inalca SpA — Industria Alimentari Carni e Cremonini SpA avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Sesta Sezione), del 4 settembre 2009 nella causa T-174/06, Inalca SpA/Commissione delle comunità europee
(Causa C-460/09 P)
2010/C 24/65
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Inalca SpA — Industria Alimentari Carni e Cremonini SpA (rappresentanti: F. Sciandone e C. D'Andria, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle comunità europee
Conclusioni
—
Annullare l'ordinanza impugnata e rimettere la causa al tribunale di primo grado affinché giudichi nel merito alla luce delle indicazioni che la Corte vorrà fornire;
—
Condannare la Commissione al pagamento delle spese del presente procedimento e di quelle di cui al procedimento T-174/06.
Motivi e principali argomenti
A)
Sulla distinzione tra criterio processuale relativo all'inizio del termine di prescrizione e verifica della sussistenza delle condizioni per la responsabilità: i) contraddittorietà della motivazione e ii) violazione della giurisprudenza comunitaria
La motivazione dell'ordinanza impugnata risulta manifestamente contraddittoria nella parte in cui, da un lato, richiama la consolidata giurisprudenza comunitaria, ai sensi della quale il termine di prescrizione dell'azione per responsabilità extracontrattuale della Comunità inizia a decorrere soltanto quando sono integrate tutte le condizioni cui è subordinato l'obbligo di risarcimento del danno, ed in particolare, quando il danno da risarcire si è concretato e dall'altro rigetta l'argomento delle Ricorrenti secondo cui gli effetti pregiudizievoli della lettera controversa si sarebbero prodotti in modo certo soltanto all'atto dell'adozione della decisione della Commissione del 3 ottobre 2006 (1).
Il Tribunale ha inoltre travisato la giurisprudenza comunitaria, nel determinare il termine iniziale di decorso della prescrizione con riferimento ai danni materiali subiti dalle Ricorrenti.
B)
Sulla prescrizione del ricorso con riferimento alle spese di assistenza e consulenza legale ed alla spesa di personale: i) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e ii) violazione della giurisprudenza comunitaria
La motivazione dell'ordinanza impugnata è palesemente contraddittoria, nella misura in cui il Tribunale enuncia dapprima un principio generale in materia di danni aventi carattere continuativo, per poi disapplicare tale principio generale nell'ambito della determinazione della natura (istantanea o meno) delle spese di assistenza e consulenza legale e delle spese di personale. Essa è altresì viziata per manifesta illogicità, dal momento che il Tribunale, da una parte ha riconosciuto il carattere continuativo delle spese sostenute per la costituzione delle polizze fideiussorie, mentre dall'altra ha escluso il carattere continuativo delle spese di assistenza legale, le quali sono state parimenti reiterate nel corso degli anni, nelle more della definizione dei vari preocedimenti avviati a seguito dell'indagine dell'UCLAF.
Il Tribunale si è inoltre posto in contrasto con la sua stessa giurisprudenza che, nel corso degli anni, ha riconosciuto il carattere non istantaneo delle prestazioni di consulenza legale.
C)
Sull'irricevibilità della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante: travisamento degli argomenti e violazione dell'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale
Il Tribunale ha violato l'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura e ha travisato gli argomenti delle Ricorrenti, non avendo preso in considerazione i numerosi elementi di prova forniti nel ricorso, e avendo ritenuto la domanda di risarcimento del danno subito dalle Ricorrenti sotto forma di lucro cessante priva della precisione necessaria.
D)
Sul danno morale: violazione della giurisprudenza e manifesta illogicità della motivazione
Il Tribunale, nell'attribuire al danno morale carattere istantaneo e non continuativo, senza tenere conto delle peculiari caratteristiche del danno morale, ha violato palesemente la giurisprudenza comunitaria. L'ordinanza impugnata è altresì viziata da manifesta illogicità, nella misura in cui il Tribunale, al fine di giustificare la natura non continuativa del danno morale, si fonda su una giurisprudenza che concerne esclusivamente i danni materiali.
E)
Sul danno morale: violazione dell'art. 44, n.1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, violazione della giurisprudenza in materia di danno morale e manifesta illogicità della motivazione
Il Tribunale ha violato l'art. 44, n. 1, lett. c), ritenendo la domanda di risarcimento del danno morale irricevibile per mancanza della precisione necessaria, in quanto le Ricorrenti non si sono limitate a lamentare un generico pregiudizio immateriale, ma hanno fornito al tribunale numerosi elementi di prova, i quali, tuttavia, sono stati completamente ignorati.
Il Tribunale ha inoltre violato la rilevante giurisprudenza in merito alla risarcibilità del danno morale, che, nel determinare l'entità del danno, ha utilizzato parametri che per loro natura appaiono difficilmente «quantificabili» o dimostrabili con evidenze probatorie.
Il tribunale ha poi commesso un ulteriore errore di diritto per manifesta illogicità della motivazione, nella misura in cui al fine di giustificare la mancanza di precisione della domanda di risarcimento del danno morale, si fonda su una giurisprudenza che concerne esclusivamente i danni materiali.
F)
Errore di diritto in merito alla condizione del nesso causale
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel concludere nel senso della mancanza di un nesso di causalità diretto tra la trasmissione della lettera del 6 luglio 1998 alle Autorità italiane che è stata all'origine delle lettere di rimborso delle Autorità italiane alle Ricorrenti, e il danno subito da queste, ovvero il pagamento delle polizze fideiussorie costituite allo scopo di sospendere il rimborso immediato delle somme contestate.
G)
Violazione del principio della durata ragionevole del procedimento: i) annullamento dell'ordinanza impugnata e ii) ulteriore rilievo del vizio ai fini dell'azione di risarcimento
Il Tribunale ha violato il principio generale del diritto comunitario della durata ragionevole del procedimento, riconosciuto anche all'art. 6, primo comma, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché all'art. 47 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
(1) Decisione 2006/678/CE della Commissione, del 3 ottobre 2006, relativa alle conseguenze finanziarie da applicare, nell'ambito della liquidazione delle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, in determinati casi di irregolarità commesse da alcuni operatori, GU L 278, pag. 24.
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