13.2.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 37/4
Impugnazione proposta il 23 novembre 2009 dalla The Wellcome Foundation Ltd avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 23 settembre 2009, causa T-493/07, The Wellcome Foundation Ltd/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-461/09 P)
2010/C 37/06
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: The Wellcome Foundation Ltd (rappresentante: R. Gilbey, avvocato)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Serono Genetics Institute S.A.
Conclusioni della ricorrente
—
Dichiarare che, confermando la decisione impugnata della commissione di ricorso, il Tribunale di primo grado ha violato gli artt. 8, n. 1, lett. b), e 52, n. 1, del regolamento sul marchio comunitario (1);
—
annullare la sentenza impugnata confermando la decisione della commissione di ricorso nella parte in cui ha opposto diniego alla richiesta di annullamento di tutte le decisioni dell’UAMI e del Tribunale di prima istanza relative alle spese, e condannare l’UAMI alle spese.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente fa valere che, in considerazione dei fatti come risultano dai registri dei marchi e come presentati dinanzi all’UAMI, il Tribunale di primo grado ha ritenuto senza fondamento giuridico che il grado di attenzione del pubblico pertinente fosse elevato.
La ricorrente adduce che il Tribunale di primo grado ha rifiutato di prendere in considerazione le prove da essa prodotte, laddove tali prove avrebbero dovuto essere ammissibili, dal momento che consistevano in un semplice ampliamento degli argomenti e delle prove già prodotti dinanzi all’UAMI.
La ricorrente sostiene che, per descrivere il grado di somiglianza dei prodotti, il Tribunale di primo grado ha utilizzato una terminologia vaga ed incoerente, omettendo così di motivare in modo preciso, esatto e coerente la sentenza impugnata.
La ricorrente ritiene che, alla luce dei fatti sottoposti al Tribunale di prima istanza, quest'ultimo abbia applicato criteri giuridicamente inesatti, incompleti e carenti per concludere che la commistione di ricorso giustamente ha stimato che i prodotti presentassero un limitato grado di somiglianza.
La ricorrente afferma che, alla luce dei fatti sottoposti al Tribunale di prima istanza, quest'ultimo, concludendo che i segni presentavano un limitato grado di somiglianza, non ha applicato il criterio appropriato per effettuare il raffronto globale dei segni.
Infine, la ricorrente allega che il Tribunale di prima istanza ha fondato la propria conclusione quanto al rischio di confusione su criteri giuridicamente inesatti, incompleti o carenti, in quanto ha applicato tali criteri giuridicamente inesatti, incompleti o carenti per definire il pubblico pertinente, valutare il grado di somiglianza di prodotti e valutare il grado di somiglianza dei segni.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).
Full & Egal Universal Law Academy