30.1.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 24/39
Impugnazione proposta il 26 novembre 2009 dalla Evets Corp. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 23 settembre 2009, cause riunite T-20/08 e T-21/08, Evets Corp./Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-479/09 P)
2010/C 24/69
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Evets Corp. (rappresentante: S. Ryan, Solicitor)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
Annullare la decisione del Tribunale di primo grado;
—
Dichiarare che la domanda di restitutio in integrum era stata proposta entro i termini previsti dall’art. 78, n. 2, del regolamento n. 40/94 (1);
—
Rinviare gli atti al Tribunale di primo grado affinché esso possa a sua volta rinviare la causa alla commissione di ricorso e perché quest’ultima possa pronunciarsi sulla questione sostanziale se fosse stata impiegata tutta la diligenza dovuta ai fini del rinnovo dei marchi di cui trattasi;
—
Condannare l’UAMI alle spese sostenute dinanzi alla Corte di giustizia e dinanzi al Tribunale di primo grado.
Motivi e principali argomenti
1)
Il presente ricorso di impugnazione riguarda una domanda di restitutio in integrum ai sensi dell’art. 78, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94 (regolamento sul marchio comunitario). Il marchio di cui trattasi è decaduto a causa del mancato pagamento delle tasse di rinnovo.
2)
La titolare del marchio aveva delegato la responsabilità del pagamento delle tasse di rinnovo ad una terza parte. Comunque, in conseguenza di un errore non intenzionale, il pagamento ai fini del rinnovo non è stato effettuato alla data dovuta.
3)
L’UAMI ha rilasciato le notifiche di cancellazione al rappresentante legalmente qualificato della titolare del marchio, che non era la terza parte responsabile per il pagamento delle tasse di rinnovo. Il rappresentante le ha inoltrate alla titolare del marchio che le ha ricevute diversi giorni più tardi.
4)
Successivamente, la titolare del marchio ha depositato una domanda di restitutio in integrum ai sensi dell’art. 78, n. 2. Questa domanda è stata depositata meno di due mesi dopo che la titolare avesse in prima persona ricevuto le notifiche di cancellazione, ma più di due mesi dopo che il rappresentante legalmente qualificato le avesse ricevute.
5)
L’art. 78, n. 2, esige che la domanda deve essere depositata in forma scritta entro i due mesi a decorrere dalla cessazione dell’impedimento all’osservanza del termine. La questione che sorge in questa impugnazione riguarda il modo in cui deve essere individuata la data a partire dalla quale il termine inizia a decorrere.
6)
La titolare asserisce che la data rilevante è la data in cui essa ha ricevuto la notifica. Essa si era assunta da sé, mediante una parte terza, la responsabilità di pagare le tasse di rinnovo. Essa è venuta a conoscenza dell’errore ed ha avuto l’opportunità di eliminare l’impedimento soltanto quando ha effettivamente ricevuto la notifica.
7)
Il Tribunale di primo grado ha, comunque, accolto l’asserto dell’UAMI secondo cui la data rilevante è stata quella del ricevimento da parte del rappresentante legalmente qualificato della titolare, cui l’UAMI aveva spedito la notifica. L’UAMI si è basato sulla disposizione di cui alla Regola 77 del Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolmento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1), la quale dispone che «qualsiasi notifica o altra comunicazione inviata dall’UAMI al rappresentante debitamente facoltizzato produce gli stessi effetti che avrebbe se fosse inviata al rappresentato».
8)
Nella presente impugnazione la titolare del marchio sostiene quanto segue:
i)
Lo scopo della disposizione presuntiva di cui alla Regola 77 consiste nel disporre che l’UAMI si libera dall’obbligo di notifica verso una parte inviando una notifica al suo rappresentante con riferimento a questioni per le quali quest’ultimo ha il potere di agire. L’UAMI non è tenuto ad adempimenti ulteriori. Tuttavia questa considerazione non rileva nel presente caso.
ii)
L’impedimento relativo al termine cessa, nel caso dei termini di pagamento delle tasse di rinnovo, quando il titolare stesso del marchio e/o la persona specificamente da esso delegata come responsabile ai fini del pagamento, viene effettivamente a conoscenza dell’inosservanza non intenzionale dell’onere di pagare. Ogni altra conclusione renderebbe la disposizione rilevante inefficace: in particolare, il rappresentante professionale sarebbe sempre al corrente e sarebbe tenuto ad essere al corrente dei termini rilevanti, in modo tale che l’invio di una notifica da parte dell’UAMI ad esso o ad essa sarebbe, in ogni caso, generalmente irrilevante.
iii)
Il pagamento delle tasse di rinnovo è una semplice transazione finanziaria che non richiede rappresentanza legale. Una parte può quindi pagare le tasse da sé oppure delegare qualsiasi altra persona a farlo. Quando il «rappresentante» di una parte — che ha agito per tale parte nel procedimento dinanzi all’Ufficio — non è anche investito della distinta responsabilità di pagare le tasse di rinnovo, la notifica di mancato pagamento a tale rappresentante è irrilevante; essa non costituisce notizia per la parte e non può essere presunta tale. Detto rappresentante non è legalmente responsabile per agire in base a tale notifica (sebbene possa trasmetterla al suo cliente come cortesia professionale).
iv)
In merito a circostanze come quelle in esame, un rappresentante per altri scopi non costituisce «rappresentante debitamente facoltizzato» ai fini del pagamento delle tasse di rinnovo. La notizia fornita ad esso/essa non soddisfa pertanto la Regola 77 e non fa entrare in gioco la disposizione «presuntiva».
v)
In sintesi, la persona che deve essere considerata rilevante è quella dotata della responsabilità di attuare l’operazione di cui trattasi. Soltanto quando tale persona viene a conoscenza dell’inosservanza può iniziare a decorrere il termine rilevante ai fini della domanda.
vi)
Le disposizioni della Convenzione sulla concessione dei brevetti europei, pur non essendo rigorosamente vincolanti in base al diritto comunitario, devono tuttavia essere tenute nella massima considerazione. Poiché esiste una giurisprudenza dell’Organizzazione europea dei brevetti su una disposizione formulata in termini identici, è decisamente auspicabile che l’interpretazione della stessa sia corrispondente. Infatti, qualora l’interpretazione risultasse divergente, sarebbe allora probabilmente errata l’una o l’altra interpretazione. La ricorrente sostiene che le decisioni parallele emesse nell’ambito dell’Ufficio europeo dei brevetti sono corrette e che la loro motivazione è corretta.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).
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