30.1.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 24/42
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito) il 30 novembre 2009 — Budějovický Budvar, národní podnik/Anheuser-Busch, Inc.
(Causa C-482/09)
2010/C 24/72
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
Parti
Ricorrente: Budějovický Budvar, národní podnik
Convenuta: Anheuser-Busch, Inc.
Questioni pregiudiziali
1)
Quale sia il significato di «tollerato» ai sensi dell’art. 9, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE (1) e, in particolare,
a)
se «tollerato» sia una nozione di diritto comunitario o se il giudice nazionale possa applicare norme di diritto interno al fine di definire tale tolleranza (inclusi la durata o l’uso simultaneo in buona fede di lunga durata);
b)
qualora «tollerato» sia una nozione di diritto comunitario, se si possa ritenere che il titolare di un marchio abbia tollerato un uso in buona fede comprovato e di lunga durata di un marchio identico da parte di terzi quando ne sia stato consapevole da tempo ma non sia stato in grado di evitarlo;
c)
se, in ogni caso, sia necessario che il titolare di un marchio debba averne ottenuto la registrazione prima di poter iniziare a «tollerare» l’uso da parte di terzi di (i) un marchio identico o (ii) un marchio confondibile con esso.
2)
Quale sia il momento in cui inizia a decorrere il periodo di «cinque anni consecutivi» e, in particolare, se esso possa avere inizio (e, in caso di risposta affermativa, se esso possa avere termine) prima che il titolare del marchio anteriore ottenga la concreta registrazione del suo marchio e quali condizioni siano necessarie per fissare la decorrenza del termine.
3)
Se l’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 89/104/CEE vada applicato nel senso che consente al titolare di un marchio anteriore di vedere prevalere il proprio diritto anche in presenza di un uso simultaneo in buona fede e di lunga durata di due marchi identici per prodotti identici, così che la garanzia di provenienza del marchio anteriore non significhi che il marchio identifica i prodotti del titolare del marchio anteriore e nessun altro ma che, invece, identifica i suoi prodotti o quelli dell’altro utilizzatore.
(1) Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40, pag. 1).
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