13.3.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 63/21
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 30 novembre 2009 — Asociación de Transporte por Carretera/Administración General del Estado
(Causa C-488/09)
2010/C 63/33
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo
Parti
Ricorrente: Asociación de Transporte por Carretera
Convenuta: Administración General del Estado
Questioni pregiudiziali
1)
Se, nel caso in cui il luogo in cui è stata materialmente commessa l’infrazione venisse determinato successivamente a che uno Stato membro ha scoperto un’irregolarità nel regime doganale di trasporto TIR e ha inviato all’associazione garante del suo territorio la richiesta di pagamento dell’importo corrispondente all’avviso d’imposta, sia compatibile con l’art. 454, n. 3 e con l’art. 455 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454 (1), il fatto che lo Stato membro in cui è stata commessa l’infrazione avvii un nuovo procedimento per chiedere i dazi dovuti dagli obbligati principali e dall’associazione garante del luogo in cui è stata materialmente commessa l’infrazione, entro il limite della responsabilità di quest’ultima, allorché la determinazione del luogo in cui è stata commessa l’infrazione è avvenuta dopo la scadenza del termine stabilito nella normativa comunitaria.
In caso di soluzione affermativa:
2)
Se l’associazione garante dello Stato membro in cui è stato effettivamente commessa l’irregolarità possa far valere, ai sensi degli artt. 454, n. 3 e 455 del regolamento (CEE) n. 2454/93 o dell’art. 221, n. 3, del codice doganale comunitario, la prescrizione del diritto a chiedere l’importo della responsabilità garantita, essendo scaduto il termine stabilito senza che abbia avuto conoscenza dei fatti prima della scadenza di detto termine.
3)
Se la richiesta di pagamento all’associazione garante dello Stato che ha scoperto l’irregolarità, effettuata dall’amministrazione delle dogane di tale Stato, ai sensi dell’art. 11, n. 2, della convenzione TIR produca effetti interruttivi in relazione al procedimento avviato nei confronti dell’associazione garante del luogo in cui è stata commessa l’infrazione.
4)
Se l’ultima frase dell’art. 11, n. 2, della convenzione TIR possa essere interpretata nel senso che il termine ivi stabilito si applichi allo Stato del luogo in cui è stata commessa l’infrazione, anche quando lo Stato che ha scoperto l’irregolarità non ha sospeso la richiesta di pagamento all’associazione garante, nonostante l’esistenza di un procedimento penale relativo agli stessi fatti constatati.
(1) Regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1).
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